Una pergotenda rientra nell’edilizia libera solo se non crea nuovi volumi o spazi chiusi, è composta da elementi leggeri e retrattile, e mantiene un impatto visivo minimo.
L’art. 6, lett. b-ter, DPR 380/2001 stabilisce che sono in edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici costituite da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola (anche bioclimatiche) con telo retrattile, anche impermeabile, o con elementi di protezione solare mobili o regolabili, purché addossate o annesse agli immobili e armonizzate alle linee architettoniche esistenti.
Tali strutture non devono creare spazi stabilmente chiusi, comportare variazioni di volumi o superfici e devono avere caratteristiche tecniche che riducano l’ingombro e l’impatto visivo.
Nel caso esaminato, una pergotenda con struttura metallica (5,10 x 3,70 m, altezza 2,55-2,65 m), fissata a due pareti del terrazzo e chiusa su due lati, è stata considerata nuova costruzione. Il responsabile è stato condannato a 5.000 euro di ammenda per violazione dell’art. 44, comma 1, lett. a, DPR 380/2001, che punisce l’inosservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.
Il Tribunale ha ritenuto necessario un titolo edilizio, poiché l’opera ha creato un nuovo volume abitabile, completo di cucina in muratura, modificando la destinazione d’uso del terrazzo.
La Cassazione (sent. 12 giugno 2025, n. 29638) ha confermato la condanna:
La pergotenda deve avere come elemento principale una tenda retrattile e non costituire un organismo edilizio.
La struttura di sostegno deve essere un elemento accessorio, leggero e facilmente disancorabile.
Se anche una sola delle seguenti condizioni manca, l’opera richiede permesso di costruire:
a) funzione esclusiva di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici;
b) realizzazione esclusiva con tende retrattili o elementi solari mobili;
c) ancoraggio all’immobile con strutture fisse solo di sostegno;
d) assenza di spazi chiusi o aumento di volumi/superfici;
e) minimo impatto visivo e armonia con le linee architettoniche.
La Corte ha quindi chiarito che una pergotenda chiusa e stabile, con copertura in plastica e pareti, non può essere considerata edilizia libera e necessita di titolo abilitativo.
Fonte: condominioweb.com
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