L’approvazione del rendiconto condominiale senza impugnazione nei termini di legge rende vincolanti i crediti e impedisce successive contestazioni sulle somme riportate.
Il rendiconto condominiale è il documento contabile con cui l’amministratore espone entrate, uscite e riparti tra i condomini per l’esercizio annuale. Un aspetto centrale riguarda il controllo delle morosità pregresse, cioè delle spese condominiali non pagate negli anni passati. Una recente sentenza del Tribunale di Genova (8 settembre 2025, n. 2087) ha chiarito che l’approvazione assembleare del rendiconto, anche se comprende debiti arretrati, consolida il credito del condominio, rendendolo esigibile salvo tempestiva impugnazione.
Un condomino si opponeva a un decreto ingiuntivo con cui il condominio richiedeva il pagamento di un debito (più interessi e spese legali) indicato nel rendiconto 2017/2018. L’ingiunto sosteneva che parte della somma si riferisse al bilancio 2011/2012, ormai prescritto, e che le spese fossero state ripartite in parti uguali e non secondo le tabelle millesimali previste.
Il Giudice di Pace ha respinto tutte le richieste, rilevando che i pagamenti eseguiti dal condomino non erano accompagnati da una chiara volontà di saldare solo le spese recenti e che le delibere assembleari non erano mai state impugnate. Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato ritenuto legittimo.
Il Tribunale, quale giudice d’appello, ha confermato la validità del credito condominiale, evidenziando che la mancata impugnazione entro i 30 giorni previsti dall’art. 1137 c.c. rende definitive le delibere, anche se contengono morosità relative ad annualità risalenti. Le causali dei pagamenti, che indicavano la volontà di coprire spese più recenti, non bastano a escludere i debiti più vecchi.
L’approvazione del rendiconto condominiale non rende automaticamente incontestabili le singole voci se contengono errori contabili; tuttavia, se non viene impugnato entro 30 giorni, il documento diventa vincolante per tutti i condomini. Di conseguenza, anche le morosità pregresse diventano esigibili, pur se riferite a esercizi remoti.
La Cassazione (sez. VI, 15/02/2021, n. 3847) ha ribadito che le quote condominiali non pagate, una volta inserite nel rendiconto e non saldate, devono essere riportate nei bilanci successivi come posta di debito permanente, garantendo la continuità contabile.
Solo una sentenza passata in giudicato che accerti errori nel bilancio precedente consente di modificare i dati di partenza dell’esercizio successivo. In assenza di impugnazione, il principio di continuità del bilancio impone che ogni rendiconto parta dai dati di chiusura dell’anno precedente, assicurando coerenza e trasparenza nella gestione condominiale.
Fonte: condominioweb.com
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