L’installazione di pannelli fotovoltaici da parte di un singolo condomino sul tetto condominiale non richiede autorizzazione assembleare, salvo che l’intervento comporti modifiche delle parti comuni o sia soggetto a limitazioni pattizie.
Il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 13 agosto 2025, ha affermato che l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle parti comuni da parte del singolo condomino non richiede autorizzazione assembleare, a meno che l’intervento renda necessarie modificazioni delle parti comuni.
La decisione si fonda sull’art. 1122-bis c.c. ed è in linea con Cass., ord., n. 1337/2023, che delimita i poteri dell’assemblea condominiale rispetto alle iniziative individuali in materia di impianti da fonti rinnovabili.
In sede possessoria era stata contestata l’installazione su superficie comune di un impianto fotovoltaico destinato al servizio della singola unità immobiliare del condomino. Il convenuto ha eccepito la piena legittimità dell’intervento ai sensi dell’art. 1122-bis c.c..
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione ex art. 1122-bis c.c. e richiamando il principio espresso da Cass. (ord.) n. 1337/2023: “L’art. 1122-bis c.c., introdotto dalla L. n. 220/2012, consente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità condominiali su lastrico solare, altre superfici comuni o parti di proprietà individuale… Il comma 4 precisa che non sono soggetti ad autorizzazione assembleare gli impianti destinati alle singole unità abitative”.
Il Tribunale ha evidenziato che:
l’intervento rispetta la destinazione delle parti comuni, tutela il diritto d’uso di ciascun condomino, non arreca pregiudizio alla stabilità, sicurezza e decoro architettonico dell’edificio;
non ricorre alcuna ipotesi che richieda l’intervento dell’assemblea, né per modifiche delle parti comuni, né per l’esistenza di convenzioni contrattuali ostative.
Pertanto, il Giudice ha confermato che l’autorizzazione assembleare non è necessaria in assenza di modifiche delle parti comuni o di specifiche limitazioni pattizie.
Il provvedimento richiama:
Cass., ord., n. 1337/2023, secondo cui l’installazione di un impianto fotovoltaico su superficie comune può essere eseguita dal singolo condomino senza preventiva autorizzazione dell’assemblea, salvo diversa pattuizione;
Cass., Sez. II, n. 4509/1997 e n. 1554/1997, che attribuiscono all’autorizzazione assembleare un valore meramente ricognitivo.
Il Tribunale applica correttamente l’art. 1122-bis c.c.: il singolo condomino può installare impianti fotovoltaici sulle parti comuni, senza bisogno di autorizzazione assembleare, purché:
l’intervento non comporti modifiche strutturali delle parti comuni,
sia rispettata la destinazione della cosa comune,
siano garantiti i diritti degli altri partecipanti,
siano tutelate stabilità, sicurezza e decoro architettonico.
La comunicazione all’amministratore e i poteri prescrittivi dell’assemblea operano solo se l’intervento richiede modificazioni delle parti comuni, deliberando con la maggioranza ex art. 1136, comma 5, c.c..
Resta fermo che pattuizioni contrattuali approvate all’unanimità possono subordinare l’intervento a preventiva autorizzazione assembleare.
La decisione è pienamente coerente con il dettato normativo e i principi della Suprema Corte, confermando il diritto del singolo condomino a realizzare impianti fotovoltaici sulle parti comuni nel rispetto delle condizioni di legge.
Fonte: condominioweb.com
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