L’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, ossia conformemente al contratto ed alle regole dell’arte.
Deve quindi dimostrare – ex art. 2697 c.c. – la fonte del suo diritto di credito e l’ammontare dei lavori eseguiti attraverso documenti e riscontri oggettivi, mentre grava sull’obbligato la prova del fatto estintivo dell’obbligazione.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 1247 del 29 agosto 2025, ha ribadito il principio secondo cui gli stati di avanzamento lavori (SAL), pur costituendo strumenti contabili idonei a regolare i rapporti economici in corso d’opera, non hanno natura di ricognizione di debito, poiché possono essere oggetto di contestazioni e correzioni successive.
Una società appaltatrice conveniva in giudizio il condominio con cui aveva stipulato un contratto d’appalto per lavori di manutenzione straordinaria, al fine di ottenere il pagamento di un asserito credito residuo.
La ricorrente rappresentava che in contratto era previsto un acconto del 20% e che i pagamenti dovevano effettuarsi sulla base dei SAL, ma il condominio aveva pagato solo in parte i lavori contabilizzati.
Il condominio si costituiva contestando i conteggi e sostenendo che l’impresa appaltatrice avesse ricevuto somme superiori al dovuto a causa di errori di calcolo commessi dal Direttore dei Lavori nei SAL.
Il Giudice, dopo aver conferito incarico ad un CTU, ha ritenuto insussistente il credito vantato dall’impresa: nel IV SAL il Direttore dei Lavori aveva commesso un errore nella detrazione dell’acconto iniziale del 20%, mai rettificato, che aveva comportato un pagamento superiore al dovuto.
L’appaltatore, per ottenere il pagamento della pretesa creditoria, deve provare l’ammontare dei lavori effettivamente eseguiti e la corrispondenza tra tali lavori e quanto richiesto.
L’emissione dei SAL, redatti dal Direttore dei Lavori, serve ad attestare quantità, qualità e ammontare delle opere eseguite fino a una certa data e a determinare le rate di acconto.
Tali documenti contabili, però, non sono vincolanti né per il committente né per l’appaltatore: possono essere contestati quanto a esattezza quantitativa, qualità esecutiva e corretta imputazione contabile (cfr. Cass. n. 15925/2023; Cass. n. 106/2011).
Nel caso in esame, l’assenza del SAL n.5, che avrebbe dovuto correggere l’errore del SAL n.4, ha comportato il rigetto della domanda di saldo residuo.
Fonte: condominioweb.com
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