La responsabilità del direttore dei lavori include il dovere di vigilanza sull’esecuzione delle opere edilizie, anche in caso di assenza fisica dal cantiere. Essa non può essere esclusa da mere irregolarità formali o da eventuali deleghe operative.
Il direttore dei lavori svolge infatti un ruolo centrale, essendo tenuto a garantire la conformità delle opere ai progetti approvati, alle normative tecniche e alle regole dell’arte. La sua responsabilità si estende al controllo dei materiali, alle modalità esecutive e alla costante vigilanza sull’andamento delle lavorazioni, soprattutto nelle fasi critiche come lo sbancamento e la posa delle strutture di contenimento.
La mancata redazione del verbale di consegna dei lavori, pur rappresentando un’irregolarità, non esonera il professionista dai suoi obblighi di vigilanza e controllo.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 23 agosto 2025, ha accertato la responsabilità civile e penale del direttore dei lavori per il crollo di una palificata che aveva causato gravi danni a un condominio adiacente.
I condomini avevano già segnalato i rischi al direttore dei lavori e al committente mesi prima del cedimento, ma nonostante ciò il crollo della paratia avvenne nel febbraio 2012, con conseguente sgombero degli immobili dichiarati inagibili.
Il direttore dei lavori si era difeso sostenendo di non essere a conoscenza delle opere che avevano causato il crollo, ma tale tesi è stata ritenuta infondata: il Tribunale ha ribadito che il professionista ha l’obbligo di vigilanza costante, anche in caso di assenza dal cantiere, come affermato dalla Cassazione n. 17106/2024.
Sono stati individuati gravi profili di colpa a carico del direttore dei lavori, sia in fase progettuale (sottodimensionamento della paratia) sia in fase esecutiva (mancato controllo degli scavi e omissione di misure di sicurezza).
Sul piano giuridico:
la responsabilità del committente e degli appaltatori è stata ricondotta alla custodia ex art. 2051 c.c.;
la responsabilità del direttore dei lavori è stata ricondotta all’art. 2043 c.c.
Il Tribunale ha confermato la responsabilità solidale di tutti i convenuti, estendendo anche al direttore dei lavori la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai condomini.
È stata riconosciuta l’operatività della polizza professionale del direttore dei lavori, con interpretazione contra proferentem delle clausole di esclusione, ritenendo coperti anche i danni non patrimoniali derivanti dall’attività professionale.
Quanto alle prove, il giudice ha ammesso l’utilizzo delle CTU e dell’ATP espletate in altro procedimento, in linea con l’orientamento della Cassazione che consente l’acquisizione di consulenze già formate purché sottoposte al contraddittorio.
Il principio ribadito dalla giurisprudenza è chiaro: il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa anche in caso di assenza dal cantiere, se non ha esercitato un’adeguata attività di controllo e vigilanza.
L’assenza fisica non basta a escludere la responsabilità quando il professionista non abbia adottato le iniziative necessarie per prevenire errori progettuali o difformità esecutive. Solo una prova rigorosa che dimostri l’impossibilità oggettiva di intervento può eventualmente limitare la sua colpa.
Fonte: condominioweb.com
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