In tema di bonus edilizi con opzione per la cessione del credito a terzi, come nel caso di una banca, è fondamentale che il cessionario accetti o rifiuti esplicitamente il credito tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Solo in questo modo il beneficiario può sbloccare l’utilizzo del credito eventualmente incagliato, sia in compensazione tramite modello F24, sia in dichiarazione dei redditi.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 130/E del 13 maggio 2025, relativa al caso di una società che aveva sostenuto spese agevolabili con il Superbonus, cedendo poi il credito maturato a un istituto bancario.
Tuttavia, in assenza di una conferma di accettazione o di un rifiuto formale da parte della banca, il credito resta bloccato: non può essere né compensato né utilizzato in dichiarazione. Il sistema di gestione dei crediti, infatti, non consente al cedente alcun utilizzo fintanto che il credito rimane nello stato di “in attesa”.
Solo un rifiuto esplicito da parte del cessionario permette al titolare originario di recuperare la disponibilità del credito e di impiegarlo direttamente. Il meccanismo di cessione, dunque, si attiva pienamente solo se la controparte accetta formalmente l’acquisizione del credito.
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