Gestioni condominiali

Canalina di scolo del condizionatore in condominio

L’installazione dell’unità esterna del condizionatore e della relativa canalina di scolo sulla facciata condominiale può generare dubbi e controversie tra i condòmini. Per evitare problemi, è importante conoscere le norme da rispettare.

Come funziona l’impianto di condizionamento

Un impianto di climatizzazione domestico si compone di due elementi principali:

  • Unità interna (split): regola la temperatura e la qualità dell’aria grazie a un sistema di filtraggio.

  • Unità esterna (motore): posizionata solitamente sulla parete esterna dell’edificio, contiene il compressore e il condensatore, che gestiscono il ciclo del refrigerante e la trasformazione dell’aria in liquido di condensa.

Quest’ultimo viene espulso tramite la canalina di scolo, componente fondamentale per convogliare l’acqua all’esterno.

La facciata condominiale come parte comune

Secondo l’art. 1117 del Codice Civile, la facciata condominiale è una parte comune. Il posizionamento di elementi visibili come l’unità esterna o la canalina di scolo può diventare motivo di attrito, soprattutto se incide sull’estetica o sul decoro dell’edificio.

L’equilibrio da trovare è tra:

  • il diritto del singolo a migliorare il comfort abitativo;

  • e il diritto degli altri condòmini a non subire alterazioni o limitazioni.

Condizionatori e edilizia libera: cosa dice la normativa

Il Glossario dell’edilizia libera chiarisce che l’installazione dei condizionatori, incluse le canaline, non richiede autorizzazioni edilizie, poiché rientra tra gli interventi previsti dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001.

Tuttavia, bisogna sempre rispettare:

  • i regolamenti edilizi comunali (che potrebbero richiedere, ad esempio, una SCIA),

  • eventuali vincoli paesaggistici o storici,

  • e normative specifiche: antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di sicurezza, di efficienza energetica e di tutela ambientale.

In caso di inosservanza, si rischia un vero e proprio abuso edilizio.

L’aspetto condominiale: gli articoli del Codice Civile

Dal punto di vista condominiale, la normativa di riferimento è chiara:

  • Art. 1122 c.c.: il condòmino può installare impianti privati che incidono sulle parti comuni, ma deve:

    • informare preventivamente l’amministratore;

    • rispettare decoro architettonico, sicurezza e stabilità dell’edificio.

    Il decoro architettonico, secondo la giurisprudenza (Cass. 851/2007), è l’insieme armonico delle linee che caratterizzano lo stabile. In presenza di regolamenti condominiali contrattuali, possono esistere divieti anche molto restrittivi.

  • Art. 1102 c.c.: ogni condòmino può usare le parti comuni per il proprio vantaggio, purché non ne alteri la destinazione né limiti i diritti degli altri.

In sintesi, nel rispetto di questi articoli e del regolamento condominiale, l’installazione del condizionatore con canalina di scolo è possibile senza necessità di autorizzazione assembleare.

Cosa dice la giurisprudenza recente

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17975 del 1° luglio 2024, ha confermato che non serve l’approvazione dell’assemblea per installare un condizionatore, se sono rispettati i limiti degli articoli 1102 e 1122 c.c.

Diverso l’orientamento del TAR Lombardia (sent. n. 770/2022), che ha ordinato la rimozione di condizionatori installati in una zona vincolata, in violazione del regolamento edilizio e senza il nulla osta paesaggistico.

Conclusioni

Chi desidera installare un condizionatore con canalina di scolo su una facciata condominiale deve:

  • verificare le normative edilizie comunali;

  • rispettare il regolamento condominiale;

  • attenersi alle disposizioni del Codice Civile.

Solo così è possibile migliorare la vivibilità della propria abitazione senza conflitti con il condominio e nel rispetto della legge.

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