L’installazione dell’unità esterna del condizionatore e della relativa canalina di scolo sulla facciata condominiale può generare dubbi e controversie tra i condòmini. Per evitare problemi, è importante conoscere le norme da rispettare.
Un impianto di climatizzazione domestico si compone di due elementi principali:
Unità interna (split): regola la temperatura e la qualità dell’aria grazie a un sistema di filtraggio.
Unità esterna (motore): posizionata solitamente sulla parete esterna dell’edificio, contiene il compressore e il condensatore, che gestiscono il ciclo del refrigerante e la trasformazione dell’aria in liquido di condensa.
Quest’ultimo viene espulso tramite la canalina di scolo, componente fondamentale per convogliare l’acqua all’esterno.
Secondo l’art. 1117 del Codice Civile, la facciata condominiale è una parte comune. Il posizionamento di elementi visibili come l’unità esterna o la canalina di scolo può diventare motivo di attrito, soprattutto se incide sull’estetica o sul decoro dell’edificio.
L’equilibrio da trovare è tra:
il diritto del singolo a migliorare il comfort abitativo;
e il diritto degli altri condòmini a non subire alterazioni o limitazioni.
Il Glossario dell’edilizia libera chiarisce che l’installazione dei condizionatori, incluse le canaline, non richiede autorizzazioni edilizie, poiché rientra tra gli interventi previsti dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001.
Tuttavia, bisogna sempre rispettare:
i regolamenti edilizi comunali (che potrebbero richiedere, ad esempio, una SCIA),
eventuali vincoli paesaggistici o storici,
e normative specifiche: antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di sicurezza, di efficienza energetica e di tutela ambientale.
In caso di inosservanza, si rischia un vero e proprio abuso edilizio.
Dal punto di vista condominiale, la normativa di riferimento è chiara:
Art. 1122 c.c.: il condòmino può installare impianti privati che incidono sulle parti comuni, ma deve:
informare preventivamente l’amministratore;
rispettare decoro architettonico, sicurezza e stabilità dell’edificio.
Il decoro architettonico, secondo la giurisprudenza (Cass. 851/2007), è l’insieme armonico delle linee che caratterizzano lo stabile. In presenza di regolamenti condominiali contrattuali, possono esistere divieti anche molto restrittivi.
Art. 1102 c.c.: ogni condòmino può usare le parti comuni per il proprio vantaggio, purché non ne alteri la destinazione né limiti i diritti degli altri.
In sintesi, nel rispetto di questi articoli e del regolamento condominiale, l’installazione del condizionatore con canalina di scolo è possibile senza necessità di autorizzazione assembleare.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17975 del 1° luglio 2024, ha confermato che non serve l’approvazione dell’assemblea per installare un condizionatore, se sono rispettati i limiti degli articoli 1102 e 1122 c.c.
Diverso l’orientamento del TAR Lombardia (sent. n. 770/2022), che ha ordinato la rimozione di condizionatori installati in una zona vincolata, in violazione del regolamento edilizio e senza il nulla osta paesaggistico.
Chi desidera installare un condizionatore con canalina di scolo su una facciata condominiale deve:
verificare le normative edilizie comunali;
rispettare il regolamento condominiale;
attenersi alle disposizioni del Codice Civile.
Solo così è possibile migliorare la vivibilità della propria abitazione senza conflitti con il condominio e nel rispetto della legge.
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