Un recente caso affrontato dal Tribunale di Nola (sentenza n. 1235 del 19 aprile 2025) ha riacceso l’attenzione sulla responsabilità del Condominio per i danni causati dalle parti comuni e sulla concorrente responsabilità dei genitori in caso di lesioni a un minore per omessa vigilanza.
Una minore ha subito un infortunio cadendo sul marciapiede antistante un campetto di gioco situato all’interno del cortile condominiale. I genitori, condomini ed esercenti la potestà genitoriale, hanno citato in giudizio il Condominio per ottenere il risarcimento dei danni fisici riportati dalla figlia, sostenendo che la caduta fosse dovuta alla pavimentazione sconnessa e dissestata.
Il Condominio, costituitosi in giudizio, ha respinto ogni addebito, sottolineando la responsabilità dei genitori per omessa vigilanza. Ha inoltre chiamato in causa la propria compagnia assicurativa per l'eventuale manleva nei limiti della polizza.
A seguito dell’istruttoria e di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per la quantificazione del danno, il Tribunale ha riconosciuto una responsabilità paritaria tra Condominio e genitori.
In particolare:
Al Condominio è stata imputata una responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., per aver omesso la manutenzione del marciapiede, la cui pavimentazione presentava irregolarità insidiose.
Ai genitori è stata riconosciuta una culpa in vigilando, ex art. 2048 c.c., per non aver adeguatamente sorvegliato la figlia, di tenera età, lasciata incustodita in un’area esterna all’abitazione.
Conseguentemente, il risarcimento è stato ridotto del 50%, riconoscendo un concorso colposo nella causazione del danno. La compagnia assicurativa del Condominio è stata condannata a tenere indenne l’assicurato nei limiti del massimale di polizza e applicando la franchigia contrattualmente pattuita.
La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, secondo cui:
Il condominio, quale custode delle parti comuni, è tenuto a garantire la sicurezza dei beni e dei servizi comuni e risponde dei danni cagionati, salvo che dimostri il caso fortuito.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e prescinde dalla colpa del custode: è sufficiente provare il nesso causale tra la cosa e il danno.
Tuttavia, la responsabilità può essere attenuata o esclusa se l’evento dannoso è riconducibile a un comportamento imprudente o negligente del danneggiato o di terzi, come nel caso di condotta omissiva dei genitori.
Nel caso esaminato, il marciapiede condominiale era in cattivo stato di manutenzione, configurando una causa di danno intrinseca al bene. Ma la circostanza che la minore fosse lasciata senza adeguata sorveglianza ha indotto il Giudice a riconoscere un concorso colposo, ai sensi dell’art. 1227 c.c.
La sentenza conferma un orientamento rigoroso ma equilibrato: il Condominio è responsabile in quanto custode, ma tale responsabilità non esonera i genitori dall’obbligo di vigilare sui propri figli. In presenza di una condotta omissiva da parte dei soggetti affidatari del minore, anche in un contesto di insidiosità del luogo, il risarcimento può essere sensibilmente ridotto.
Il caso insegna che, in ambito condominiale, la gestione della sicurezza delle parti comuni deve andare di pari passo con la prudenza e la vigilanza individuale, specialmente nei confronti dei soggetti più vulnerabili.
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