Gestioni condominiali

Cassonetti sotto la finestra

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 1025 del 27 maggio 2025, ha annullato una delibera condominiale che disponeva la collocazione dei cassonetti della raccolta differenziata sotto la finestra di un’abitazione privata. La decisione ha ribadito l’importanza di garantire un giusto equilibrio tra le esigenze del condominio e i diritti individuali dei singoli condomini, in particolare il diritto al pieno godimento della proprietà.

Il contesto: gestione dei rifiuti e conflitti condominiali

La gestione dei cassonetti può spesso generare tensioni, sia tra i condomini che tra il condominio e il Comune. Se i contenitori si trovano su suolo pubblico, la loro collocazione è stabilita dall’amministrazione comunale. Tuttavia, molti regolamenti comunali impongono ai condomini di custodire i bidoni all’interno degli edifici, disponendone l’esposizione solo nei giorni e orari previsti per la raccolta differenziata.

Quando i cassonetti sono collocati all’interno delle aree condominiali, la loro posizione viene stabilita dall’assemblea condominiale. Tuttavia, tale decisione deve tenere conto non solo delle necessità collettive, ma anche del rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei diritti dei singoli condomini.

Il caso: cassonetti sotto la finestra e diritti lesi

Una condomina ha impugnato dinanzi al Giudice di Pace una delibera dell’11 dicembre 2017, con cui l’assemblea aveva deciso di collocare i cassonetti proprio sotto la finestra della sua abitazione. La ricorrente ha denunciato la lesione del diritto di proprietà e l’illegittimità della delibera, anche per il mancato accoglimento di una proposta tecnica alternativa: lo spostamento dei bidoni nel vano autoclave, previa messa a norma del locale.

Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, annullando la delibera. Il condominio ha proposto appello, sostenendo che la ricorrente non avesse dimostrato alcun danno concreto, ma il Tribunale ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.

La decisione del Tribunale: tutela della proprietà e valutazione del danno

Il Tribunale ha ritenuto determinanti le fotografie prodotte in giudizio, dalle quali risultava evidente la distanza ridotta (circa 4 metri) tra i cassonetti e l’abitazione della ricorrente. Tale distanza è stata giudicata insufficiente a garantire condizioni igieniche adeguate.

In assenza di norme specifiche, il giudice ha richiamato in via analogica l’art. 889 del Codice Civile (sulle distanze tra costruzioni), ritenendo applicabile il principio per valutare l’impatto ambientale della collocazione dei rifiuti. È stato quindi ritenuto legittimo presumere un danno per la condomina, in particolare a causa delle esalazioni provenienti dai cassonetti, che – pur chiusi – risultavano spesso stazionare a lungo nelle vicinanze della finestra.

Il Tribunale ha inoltre sottolineato come non tutti i condomini rispettino gli orari di conferimento, aggravando così il problema in particolare durante i mesi estivi.

Scartata la soluzione alternativa: una scelta dolosa?

Il giudice ha ritenuto infondata la motivazione dell’assemblea secondo cui non vi fossero spazi alternativi per collocare i cassonetti, sottolineando che il locale autoclave – se opportunamente sanificato – avrebbe potuto ospitarli, almeno temporaneamente e da vuoti.

In tal senso, è stato evidenziato un eccesso di potere da parte dell’assemblea, la quale avrebbe adottato una decisione arbitraria, sacrificando ingiustificatamente l’interesse del singolo condomino senza un reale vantaggio collettivo.

Altre pronunce simili

Il Tribunale ha richiamato anche un precedente analogo (Trib. Roma, 24 giugno 2021, n. 11082), secondo cui l’eccesso di potere si verifica quando una delibera si discosta dalla sua funzione, ledendo i diritti individuali senza giustificazioni concrete.

Anche in un'altra sentenza del Tribunale di Latina (n. 1261 del 10 giugno 2024), è stata dichiarata invalida una delibera per la collocazione dei bidoni in prossimità del passo carrabile di un condomino, poiché ciò limitava l’accesso alla proprietà e causava odori molesti nel giardino e all’interno dell’abitazione.

Conclusioni

La sentenza conferma che le delibere condominiali non possono ledere i diritti fondamentali dei singoli condomini, soprattutto quando esistono soluzioni alternative ragionevoli. L’equilibrio tra interesse comune e tutela della proprietà privata resta un principio imprescindibile nella gestione della vita condominiale.

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