Una delibera assembleare che si limita a prevedere, in termini generali, l’esecuzione di un intervento sulle parti comuni senza affidarne concretamente l’incarico a un’impresa esecutrice, non può essere impugnata dai condomini.
Tale decisione ha infatti natura meramente programmatica e preparatoria, priva di effetti giuridici immediati e non idonea a ledere gli interessi individuali dei singoli partecipanti.
È quanto emerge dalla sentenza n. 1051 del Tribunale di Foggia, depositata il 26 maggio 2025.
Nel caso di specie, un condomino aveva impugnato una delibera assembleare con cui era stata prevista la futura realizzazione di una recinzione nel piazzale antistante l’ingresso dell’edificio. La decisione si basava su un progetto di massima accompagnato da una relazione tecnica.
Il ricorrente sosteneva che il manufatto, se realizzato, avrebbe violato il proprio diritto al passo carrabile, intercluso l’accesso a un locale di sua proprietà e compromesso sicurezza e decoro architettonico dell’immobile.
Il giudice ha respinto l’impugnazione, ritenendo che la delibera in questione non potesse essere oggetto di annullamento in quanto priva di carattere vincolante.
Durante l’assemblea, infatti, i condomini si erano limitati a valutare la possibilità di realizzare la recinzione, senza approvare il progetto in via definitiva né incaricare un’impresa. Di conseguenza, la deliberazione non produceva effetti giuridici concreti, né comportava modifiche nella sfera patrimoniale o nei diritti dei singoli condomini.
Inoltre, anche ipotizzando che la delibera avesse avuto un contenuto non meramente programmatico, la successiva approvazione di un nuovo progetto più dettagliato da parte dell’assemblea – che il ricorrente non aveva impugnato – determinava in ogni caso la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ha ribadito un orientamento consolidato:
le delibere assembleari meramente programmatiche o interlocutorie non sono autonomamente impugnabili, in quanto non incidono effettivamente sulla posizione giuridica dei condomini.
Secondo l’art. 1137 c.c., può essere impugnata solo la delibera che modifica in modo concreto e attuale i diritti o gli obblighi dei condomini nei confronti della gestione condominiale. Una decisione che non ha contenuto vincolante e non determina effetti immediati non legittima l’interesse all’impugnazione.
Infine, il giudice ha precisato che, in caso di delibera sostituita da una nuova sul medesimo oggetto, viene meno l'interesse all'annullamento della precedente, poiché l'eventuale esito del giudizio non avrebbe alcun impatto sulla validità della nuova deliberazione.
Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui l’impugnazione di una delibera condominiale richiede l’esistenza di un concreto interesse giuridicamente tutelabile.
Le delibere che si limitano a ipotizzare o programmare futuri interventi – senza approvazione definitiva né affidamento dei lavori – non sono idonee a generare contenzioso, salvo che evolvano in decisioni vincolanti. In tal caso, sarà la nuova delibera eventualmente impugnabile, qualora non conforme a legge o regolamento.
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