L’apertura e la corretta gestione di un conto corrente condominiale rappresentano un obbligo imprescindibile per garantire trasparenza e tracciabilità nella gestione delle spese comuni.
Secondo l’art. 1129, comma 7 del Codice Civile, l’amministratore deve far transitare tutte le somme ricevute ed erogate per conto del condominio su uno specifico conto corrente bancario o postale intestato al condominio stesso. Ogni condomino ha diritto, tramite l’amministratore, di prendere visione ed estrarre copia della documentazione contabile.
La mancata apertura o l’uso improprio di un conto personale costituisce una grave irregolarità, come previsto dal comma 12 dello stesso articolo. Inoltre, la gestione delle finanze condominiali non può in alcun modo confondersi con il patrimonio personale dell’amministratore: si tratta di un principio inderogabile, sancito anche dall’art. 1138 c.c., che impedisce ai regolamenti condominiali di modificare queste norme.
La questione è stata recentemente affrontata dal Tribunale di Castrovillari (Decreto 11 maggio 2025). Un condomino ha chiesto la revoca dell’amministratore, colpevole di far transitare le somme condominiali su un conto personale. Nonostante le richieste del condomino e la convocazione di un’assemblea sul tema, quest’ultima ha rinviato la decisione e poi negato l’autorizzazione all’apertura del conto.
L’amministratore si è difeso affermando di aver agito nel rispetto della volontà assembleare e del regolamento interno, sostenendo che, in assenza di un’approvazione a maggioranza, nessuna banca avrebbe consentito l’apertura del conto.
Il Tribunale, tuttavia, ha ribadito un principio chiaro: l’obbligo di aprire il conto corrente è inderogabile e non è subordinato al consenso dell’assemblea. Il giudice ha precisato che l’amministratore non solo può, ma deve procedere all’apertura del conto condominiale anche contro la volontà dell’assemblea, poiché tale obbligo discende direttamente dalla legge.
Di conseguenza, la decisione assembleare è stata ritenuta nulla, in quanto contraria a una norma imperativa, e l’amministratore è stato revocato per grave irregolarità nella gestione.
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