Gestioni condominiali

Delibera condominiale

La validità di una delibera condominiale non si misura solo sul numero dei votanti favorevoli, ma richiede anche il rispetto delle quote millesimali previste dalla legge. In particolare, è necessario che la maggioranza favorevole rappresenti non solo il numero, ma anche un valore millesimale superiore rispetto a chi si oppone.

Nel caso dell’approvazione del rendiconto, ad esempio, non basta che i presenti favorevoli rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio e costituiscano la maggioranza dei votanti (c.d. “teste”): la delibera sarà invalida se i condomini contrari, pur in minor numero, rappresentano un valore millesimale maggiore.

Questo principio è stato confermato dal Tribunale di Lecce nella recente sentenza n. 1620 del 21 maggio 2025. La vicenda nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare che approvava il rendiconto: secondo i ricorrenti, la decisione non era valida poiché non aveva raggiunto la maggioranza richiesta dall’art. 1136, comma 3, c.c. In particolare, i 18 condomini contrari detenevano complessivamente 539,917 millesimi, un valore superiore a quello dei 30 favorevoli, che rappresentavano solo 421,001 millesimi.

Il Tribunale ha accolto l’impugnazione, ritenendo che la delibera non fosse stata validamente approvata: la maggioranza richiesta dalla norma deve sussistere sia per teste che per millesimi. Nessuna deroga a tale principio è stata introdotta dalla riforma del condominio (legge n. 220/2012), che anzi ne conferma la centralità ai fini della validità delle decisioni assembleari.

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