Anche in presenza di un subappalto, è l’impresa appaltatrice a rispondere della mancata rimozione dei ponteggi al termine del contratto d’appalto. Lo ha stabilito il Tribunale di Prato con ordinanza del 2 maggio 2025.
Se il Condominio decide di interrompere il contratto d’appalto, l’appaltatore è tenuto a rimuovere immediatamente i ponteggi installati davanti all’edificio. Le impalcature, infatti, limitano l’accesso ad alcune unità immobiliari, ostacolano l’utilizzo di spazi comuni (come garage e finestre) e rappresentano un rischio per la sicurezza.
L’impresa non può trattenere l’uso del bene — o parte di esso — invocando crediti non saldati da parte del Condominio. Un simile comportamento, ha osservato il giudice, ostacola illegittimamente la possibilità per il Condominio di affidare i lavori a un’altra ditta.
Nel caso esaminato, il Condominio aveva deciso di interrompere l’appalto a causa di presunte inadempienze dell’impresa esecutrice. Tuttavia, l’appaltatore non aveva provveduto a rimuovere i ponteggi, causando gravi disagi e impedendo la prosecuzione dei lavori con un’altra impresa.
L’amministratore ha quindi presentato ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., chiedendo la rimozione immediata delle impalcature.
L’appaltatore ha cercato di sottrarsi all’obbligo, sostenendo che la responsabilità spettava alla ditta subappaltatrice — proprietaria dei ponteggi — e che il Condominio era debitore di somme non ancora versate.
Il Tribunale ha respinto le difese dell’appaltatore, ribadendo che:
l’appaltatore resta responsabile anche in caso di subappalto;
eventuali crediti possono essere fatti valere nelle sedi opportune, ma non giustificano il blocco dell’immobile;
il cantiere deve essere liberato subito, indipendentemente dalle controversie economiche.
La responsabilità per la mancata rimozione dei ponteggi ricade quindi sull’impresa appaltatrice, che deve rispondere anche per l’inadempimento del subappaltatore.
Oltre a ordinare la rimozione delle impalcature, il giudice ha condannato l’impresa a pagare una penale di mille euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.
La somma, già prevista nel contratto tra le parti, è stata ritenuta equa dal Tribunale in relazione al valore della lite, alla gravità del disservizio e al danno arrecato al Condominio.
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