Chi gestisce strutture ricettive, comprese le locazioni brevi, è tenuto a identificare gli ospiti attraverso un documento valido, come la carta d’identità o il passaporto. Lo stabilisce l’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che consente di ospitare esclusivamente persone in possesso di un documento idoneo all’identificazione.
Con l’introduzione dell’art. 19-bis del Decreto-legge n. 113 del 2018, questo obbligo è stato esteso anche a chi concede in locazione o sublocazione un immobile per periodi inferiori ai 30 giorni: le cosiddette locazioni brevi, tipicamente destinate al turismo.
Finora, era pacificamente accettato che anche i locatori brevi potessero identificare gli ospiti a distanza, raccogliendo una copia del documento e trasmettendo i dati alla Questura. Ciò consentiva il cosiddetto check-in automatizzato, facilitando l’accesso all’immobile senza presenza fisica.
Ma questa possibilità è stata messa in discussione dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 38138 del 18 novembre 2024, che ha vietato il check-in online per le locazioni brevi, imponendo l’identificazione de visu dell’ospite.
Il Ministero ha motivato la stretta con esigenze di ordine pubblico, alla luce della crescente diffusione delle locazioni brevi, dei numerosi eventi in programma nel Paese (tra cui il Giubileo 2025 a Roma) e del contesto internazionale critico. Secondo la circolare, per una corretta interpretazione dell’art. 109 TULPS, l’ospite doveva essere identificato fisicamente e accompagnato presso l’alloggio locato.
Di conseguenza, la prassi ormai consolidata del check-in automatizzato veniva esplicitamente vietata.
Con la sentenza n. 10210 del 27 maggio 2025, il Tar del Lazio ha annullato la circolare, dichiarandola illegittima.
Il Tribunale ha stabilito che:
L’interpretazione dell’art. 109 TULPS proposta dalla circolare non ha fondamento normativo;
L’obbligo di identificazione de visu non garantisce maggiormente l’ordine pubblico rispetto al check-in da remoto;
La misura adottata è sproporzionata, perché impone maggiori oneri senza fornire garanzie aggiuntive;
Anche in caso di identificazione fisica, nulla impedisce che, dopo la consegna delle chiavi, l’alloggio venga occupato da soggetti non identificati, esattamente come potrebbe avvenire con il check-in automatizzato.
Inoltre, il Tar ha sottolineato che la circolare si pone in contrasto con il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, sancito dallo stesso ordinamento, e con l’obiettivo generale di semplificazione degli adempimenti amministrativi previsto dal D.L. n. 201/2011.
Alla luce della sentenza del Tar, l’identificazione degli ospiti delle locazioni brevi può continuare ad avvenire anche da remoto. La modalità del check-in automatizzato resta quindi legittima, a condizione che siano rispettati gli obblighi di trasmissione dei dati alle autorità competenti secondo quanto previsto dall’art. 109 TULPS.
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