Il box auto, in quanto unità immobiliare autonoma, può essere concesso in locazione attraverso il contratto di locazione disciplinato dal codice civile.
Diversa è la disciplina per la locazione ad uso abitativo o per quella ad uso commerciale, entrambe regolate da leggi specifiche (legge n. 431/1998 e legge n. 392/1978), mentre per il contratto di locazione di un box auto l’unico riferimento è rappresentato dal codice civile e dalle norme tributarie.
L’art. 1570 c.c. definisce la locazione come il contratto con cui una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un tempo determinato, dietro pagamento di un corrispettivo.
Il legislatore ha previsto leggi speciali per disciplinare sia le locazioni a uso abitativo (legge n. 431/1998), sia quelle a uso diverso (legge n. 392/1978). In tali casi, il codice civile ha funzione residuale e si applica solo laddove non vi sia una regolamentazione specifica.
Le normative non si occupano in modo diretto della locazione di box auto o posti auto. Perciò, la disciplina applicabile è quella generale del codice civile.
La durata segue l’art. 1573 c.c., che prevede un limite massimo di trent’anni.
Quanto alla forma, in teoria il contratto può essere verbale, ma per ragioni di certezza è consigliabile una forma scritta.
Se invece il box auto è concesso come pertinenza di un’abitazione o di un immobile commerciale, si applicheranno le norme previste per l’unità immobiliare principale.
Ai sensi del d.p.r. n. 131/1986, i contratti di locazione di box auto devono essere registrati se:
hanno durata superiore a 30 giorni complessivi nell’anno;
sono redatti tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La registrazione è quindi obbligatoria, salvo le eccezioni previste per contratti molto brevi.
👉 In sintesi: la locazione di un box auto segue le regole del codice civile, con contratto preferibilmente scritto e da registrare se superiore a 30 giorni.
Fonte: condominioweb.com
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