Fino al 31 dicembre 2025 è possibile usufruire di una detrazione IRPEF del 75% per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti. Dopo le modifiche introdotte nel 2024, facciamo il punto sulle regole attualmente in vigore per accedere a questo importante incentivo.
Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (n. 234/2021), il bonus è destinato ai contribuenti che realizzano opere per migliorare l’accessibilità, in particolare in relazione alla mobilità verticale delle persone con difficoltà motorie.
L’agevolazione riguarda esclusivamente edifici già esistenti e interventi che rispettano i requisiti del DM 236/1989.
Rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per:
Installazione di ascensori, servoscala, montascale, rampe, montacarichi e piattaforme elevatrici;
Realizzazione di sistemi domotici a supporto della mobilità interna ed esterna per soggetti con disabilità grave (Legge 104/1992, art. 3, comma 3);
Automazione degli impianti negli edifici o nelle singole unità immobiliari, se finalizzata all’eliminazione di barriere;
Sostituzione di impianti esistenti, comprese le spese di smaltimento e bonifica dei materiali rimossi.
Per gli interventi in condominio è necessaria una delibera assembleare approvata a maggioranza, che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale complessivo (art. 1, comma 365, Legge n. 197/2022).
Il bonus prevede un tetto di spesa massimo variabile in base alla tipologia di edificio:
50.000 euro per edifici unifamiliari o unità indipendenti con accesso autonomo;
40.000 euro per unità, per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
30.000 euro per unità, per edifici con più di 8 unità immobiliari.
La detrazione viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa, è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, se ammessi.
Oltre al Bonus barriere, è possibile accedere ad altre forme di incentivo:
Bonus ristrutturazioni (36%-50%), previsto dall’art. 16-bis del TUIR, con un tetto massimo di 96.000 euro. È applicabile anche agli interventi di abbattimento barriere, sia su prima che seconda casa.
Superbonus (65%), solo se le opere rientrano in un intervento più ampio di efficientamento energetico. Tuttavia, risulta meno vantaggioso rispetto alla detrazione specifica del 75%.
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