L’assemblea condominiale da remoto può essere organizzata previo accordo dei condomini: vediamo quali sono le modalità e le regole da seguire.
In un contesto sempre più digitale, anche la gestione dei condomini si adatta alle nuove tecnologie. Con le modifiche introdotte dalla Legge 126/2020, infatti, è possibile convocare e svolgere un’assemblea condominiale online, garantendo validità alle delibere purché vengano rispettate alcune condizioni di legge.
L’assemblea online è una riunione condominiale condotta tramite strumenti telematici, come la videoconferenza, senza la necessità della presenza fisica dei condomini nello stesso luogo. Introdotta durante la pandemia, questa modalità è oggi stabilizzata grazie alla normativa vigente.
Secondo l’articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, modificato dalla Legge 126/2020, la riunione a distanza è valida se approvata a maggioranza dei condomini o se prevista dal regolamento condominiale.
Oltre alla modalità esclusivamente online, è frequente la convocazione di un’assemblea condominiale mista, in cui:
alcuni condomini partecipano in presenza,
altri tramite videoconferenza.
L’amministratore deve comunicare chiaramente le istruzioni di partecipazione e garantire pari diritti a tutti i condomini, assicurando l’interazione tra chi è in presenza e chi è collegato da remoto.
Per sapere come fare un’assemblea condominiale da remoto, è necessario seguire regole precise che ne garantiscano la validità:
Maggioranza necessaria: l’assemblea online deve essere autorizzata dalla maggioranza dei condomini (50%+1).
In caso di modifica al regolamento, valgono i quorum deliberativi previsti dall’art. 1136 c.c.
L’autoconvocazione è possibile se richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto dei millesimi.
La legge non impone vincoli specifici: è sufficiente usare software conformi al GDPR, come Zoom, Google Meet o Microsoft Teams. Importante che tutti i condomini possano accedere facilmente e, se necessario, che vengano fornite alternative (es. partecipazione telefonica).
Come previsto dall’articolo 66, la convocazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima tramite raccomandata, PEC, fax o consegna a mano, includendo:
data e orario;
piattaforma di collegamento con link e credenziali;
ordine del giorno;
luogo della riunione, se mista.
Le operazioni di voto possono avvenire tramite:
strumenti integrati della piattaforma,
alzata di mano virtuale,
appello nominale,
messaggio in chat o via mail contestuale alla riunione.
L’amministratore registra i voti e le deleghe ricevute via PEC o email.
Le regole di impugnazione non cambiano: l’art. 1137 c.c. stabilisce 30 giorni di tempo per i condomini dissenzienti o assenti (dal verbale).
I motivi più frequenti riguardano:
convocazione irregolare,
esclusione per problemi tecnici,
mancata autorizzazione preventiva,
quorum deliberativi non raggiunti.
👉 In sintesi, l’assemblea condominiale da remoto rappresenta una soluzione moderna e legittima, ma richiede attenzione alle regole giuridiche e agli aspetti tecnici per garantire la validità delle delibere.
Fonte: idealista.it
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