Le spese sostenute da un condominio per l’installazione e la messa in opera di un ascensore posizionato all’esterno dell’edificio, oggetto di lavori di efficienza energetica, sono ammesse al Superbonus, rientrando l’intervento fra quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 580 del 1 dicembre 2022.
L’Agenzia ricorda, per quanto riguarda il caso affrontato, i chiarimenti della circolare n. 23/2022
Dunque, tra i lavori trainati dagli interventi di efficienza energetica sono inclusi quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche relativi ad ascensori e montacarichi e alla realizzazione di ogni strumento che tramite la tecnologia favorisca la mobilità interna ed esterna all’abitazione per i portatori di handicap grave o per le persone di età superiore a 65 anni
Nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia, la detrazione sulle barriere architettoniche spetta anche in assenza di disabili, o di over 65, nell’immobile oggetto dei lavori.
Va comunque precisato che per l’applicazione del Superbonus è necessario che l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche (trainato) sia effettuato congiuntamente agli interventi di efficienza energetica dell’immobile (trainanti) e che venga conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o la classe energetica più alta, da asseverare tramite APE (attestato di prestazione energetica.
In conclusione, in presenza di tutte le condizioni indicate dalla normativa, il credito d’imposta spetta anche per le installazioni esterne all’edificio da ristrutturare a patto che siano rispettate tutte le caratteristiche tecniche in base alle quali l’intervento si può ritenere finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Fonte: fiscooggi.it
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