Gestioni condominiali

Ascensore condominiale

La manutenzione dell’ascensore condominiale è un tema che genera spesso dubbi tra proprietari e inquilini. La legge e il contratto di locazione stabiliscono chiaramente chi deve sostenere quali costi, distinguendo tra manutenzione ordinaria e straordinaria.

Manutenzione ordinaria e straordinaria: chi paga cosa

  • Manutenzione ordinaria: riguarda interventi periodici come controlli semestrali, lubrificazione, pulizia e verifica dei sistemi di sicurezza. Questi costi sono generalmente a carico dell’inquilino, a meno che il contratto di locazione preveda diversamente. L’obiettivo è mantenere l’ascensore sicuro ed efficiente, prevenendo guasti e prolungando la durata dei componenti.

  • Manutenzione straordinaria: comprende riparazioni importanti o sostituzione di parti danneggiate, guasti improvvisi o interventi complessi. Queste spese spettano al proprietario, come previsto dall’articolo 1576 del Codice Civile, che distingue tra piccola manutenzione (a carico dell’inquilino) e riparazioni necessarie (a carico del locatore).

Come vengono ripartite le spese tra condomini

Tutti i proprietari contribuiscono ai costi dell’ascensore, indipendentemente dall’uso diretto dell’impianto (anche chi abita al piano terra deve partecipare). La ripartizione segue l’articolo 1124 del Codice Civile:

  • 50% dei costi: diviso in proporzione ai millesimi di proprietà;

  • 50% dei costi: basato sull’altezza del piano, con importi maggiori per chi abita ai piani più alti.

Le spese straordinarie devono essere deliberate dall’assemblea condominiale, mentre la manutenzione ordinaria viene pianificata dall’amministratore.

Chi esegue la manutenzione

L’ascensore deve essere affidato a personale qualificato scelto dall’amministratore tramite contratto di manutenzione. Inoltre, ogni due anni un organismo notificato effettua la verifica obbligatoria dell’impianto, come previsto dal DPR n. 162/99.

Ruolo dell’amministratore

L’amministratore ha il compito di:

  • pianificare le spese di manutenzione ordinaria e presentarle all’assemblea;

  • attuare gli interventi straordinari su delibera dell’assemblea;

  • intervenire immediatamente in caso di pericolo grave e urgente;

  • incaricare l’organismo notificato per le verifiche biennali e gestire la documentazione.

Fonte: idealista.it

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