Con una faq del 27 dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sulla opzione di cessione dei bonus edilizi.
In sintesi, l’Agenzia precisa che una nuova comunicazione di accettazione delle cessioni di crediti o sconti relativi a bonus edilizi, secondo quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, può essere inviata soltanto dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento della comunicazione errata inviata precedentemente per lo stesso credito.
Nel caso affrontato dalle Entrate, un contribuente chiedeva quanto segue:
“La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 chiarisce che nel caso di errori sostanziali presenti nella Comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa alle detrazioni spettanti per i bonus edilizi, di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, è consentito, su richiesta delle parti, l’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata. In tale eventualità, quando può essere inviata la nuova Comunicazione corretta?”.
Innanzitutto l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’annullamento dell’accettazione delle cessioni tali crediti deve essere richiesta con istanza trasmessa all’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Viene inoltre specificato che:
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Lavori straordinari deliberati prima della nomina
Regolamento condominiale e poteri del costruttore
Abusi edilizi nell'appartamento acquistato
Responsabilità per malfunzionamento dell'ascensore
Omessa convocazione in assemblea
Convocazione dell'assemblea di condominio
Cedimento dei solai e strutture portanti comuni
Infiltrazioni e accesso forzoso
Accesso ai documenti condominiali
Abusi edilizi non sanabili scoperti dopo il rogito
Spese condominiali pregresse e vendita dell'immobile
Terrazze miste e infiltrazioni
Distacco delle utenze all'inquilino moroso
Ritardo nei bilanci condominiali