La gestione dell’anagrafe condominiale è uno dei compiti fondamentali dell’amministratore di condominio. La legge impone precisi obblighi per garantire trasparenza, aggiornamento costante e riservatezza delle informazioni. Vediamo quali sono le responsabilità previste dal Codice Civile e cosa rischia l’amministratore in caso di inadempienza.
Il registro dell’anagrafe condominiale è stato introdotto dalla Legge 220/2012, nota come Riforma del Condominio, ed è un documento obbligatorio per ogni amministratore. Contiene informazioni essenziali come:
le generalità di proprietari, usufruttuari, inquilini, comodatari;
i dati catastali dello stabile e delle singole unità immobiliari;
le indicazioni sulla sicurezza delle parti comuni.
La tenuta e l’aggiornamento del registro sono obblighi specifici previsti dall’art. 1130 del Codice Civile, e rispondono a finalità di chiarezza e corretta gestione del condominio.
La raccolta dei dati è il primo passo. L’amministratore deve richiedere ai titolari delle unità immobiliari:
generalità complete, codice fiscale, dati catastali;
informazioni relative alla sicurezza, come conformità edilizia o certificazioni.
Una volta compilato il registro, è obbligato al suo aggiornamento periodico. Ogni variazione (vendite, locazioni, successioni) deve essere comunicata dai condomini entro 60 giorni. Se ciò non avviene, l’amministratore può:
inviare un sollecito tramite raccomandata o PEC;
attendere 30 giorni e poi recuperare autonomamente i dati, addebitando i costi ai responsabili.
Altri obblighi fondamentali sono:
conservare il registro in un luogo noto ai condomini;
garantire l’accesso gratuito ai titolari di diritti reali o personali;
rispettare il Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) sulla privacy, trattando solo i dati strettamente necessari.
Nei condomìni con non più di 8 partecipanti, dove la nomina dell’amministratore non è obbligatoria (art. 1129 c.c.), la gestione del registro spetta ai condomini stessi, che possono delegare un rappresentante.
Tra i doveri principali vi sono quelli relativi alla comunicazione dei dati. All’atto della nomina o in caso di variazioni, l’amministratore deve:
inviare ai condomini un modulo (anche precompilato) per la raccolta dei dati;
comunicare modalità e sede di consultazione del registro, come previsto dall’art. 1129 c.c.
Se non riceve risposta entro i termini, può attivarsi per ottenere i dati mancanti e addebitare le spese.
La mancata gestione o aggiornamento del registro rappresenta una grave irregolarità. I rischi principali sono:
revoca giudiziale dell’amministratore, su richiesta di uno o più condomini (art. 64 Disp. Att. c.c.);
responsabilità civile per danni derivanti da assemblee non validamente convocate o mancate registrazioni;
sanzioni amministrative se l’omissione riguarda informazioni sulla sicurezza;
violazioni della privacy, con possibili sanzioni da parte del Garante se i dati sono trattati in modo improprio o trasmessi a terzi non autorizzati.
In caso di comportamenti scorretti, i condomini possono indire un’assemblea straordinaria per valutare la revoca dell’amministratore (art. 66 Disp. Att. c.c.).
La corretta gestione dell’anagrafe condominiale è una responsabilità importante, che richiede precisione, tempestività e rispetto delle normative. In caso di dubbi o irregolarità, è consigliabile rivolgersi direttamente all’amministratore oppure consultare un legale di fiducia.
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