Chi gestisce una piscina condominiale – generalmente l’amministratore – deve garantire il rispetto di alcuni obblighi fondamentali:
L’acqua dev’essere costantemente controllata per assicurare la salubrità:
Cloro libero residuo: tra 0,7 e 1,5 mg/l;
pH: compreso tra 6,5 e 7,8.
I parametri devono essere monitorati regolarmente per prevenire proliferazioni batteriche.
La piscina deve essere protetta da una recinzione alta almeno 1,2 metri, non facilmente scavalcabile. Questa misura serve a prevenire accessi non autorizzati, soprattutto da parte di bambini. Eventuali dettagli aggiuntivi sono indicati dalla norma UNI EN 15288-1:2018.
Devono essere presenti:
salvagenti,
aste di salvataggio,
kit di primo soccorso,
segnaletica conforme alla norma UNI EN ISO 7010:2020, con indicazioni chiare sui comportamenti da tenere.
Secondo il D.Lgs. 81/2008, anche le piscine condominiali devono essere oggetto di valutazione dei rischi. È compito dell’amministratore redigere il DVR, identificando i potenziali pericoli e le misure preventive.
La presenza di un assistente ai bagnanti (bagnino) non è sempre obbligatoria, ma dipende da vari fattori.
In linea generale, il D.M. 18 marzo 1996 stabilisce l’obbligo di bagnino per piscine con:
superficie superiore a 200 mq,
volume d’acqua superiore a 100 mc.
Tuttavia, le Regioni possono avere normative più specifiche. Ad esempio, in Lombardia è prevista sorveglianza qualificata per piscine con profondità oltre 1,4 metri e volume sopra i 300 mc, ma in alcuni casi è ammessa anche una sorveglianza alternativa (personale formato).
In ogni caso, se presente, il bagnino deve avere un brevetto rilasciato dalla FIN (Federazione Italiana Nuoto) o da un ente riconosciuto.
Anche quando non strettamente richiesto dalla legge, la presenza di un bagnino è sempre consigliabile per aumentare la sicurezza.
L’uso della piscina è disciplinato da un regolamento specifico, redatto dall’amministratore e approvato in assemblea (art. 1136 c.c.). Questo regolamento, integrando la normativa, può definire:
Orari di apertura e accesso, per evitare disturbi ai residenti (art. 844 c.c.);
Capienza massima, indicativamente 2 mq per persona (secondo UNI EN 15288-2:2018);
Norme di comportamento: obbligo della doccia, uso della cuffia, divieto di tuffi, giochi pericolosi, ecc.;
Accesso degli ospiti esterni: può essere regolamentato per tutelare i diritti degli altri condomini (art. 1102 c.c.).
Se il giardino è di proprietà esclusiva, è in genere possibile installare una piscina privata, salvo restrizioni del regolamento condominiale o vincoli sul decoro architettonico (art. 1120 c.c.).
Sono comunque necessari i titoli edilizi:
Permesso a costruire per piscine in muratura o interrate;
SCIA o CILA per quelle semi-interrate;
Nessun titolo, in genere, per piscine temporanee smontabili (salvo indicazioni comunali).
Non è consentito installare una piscina privata in un’area condominiale comune, perché sarebbe un uso esclusivo di uno spazio collettivo (art. 1102 c.c.).
È invece possibile proporre l’installazione di una piscina ad uso condominiale in un’area comune. In questo caso serve l’approvazione dell’assemblea con la maggioranza prevista per le innovazioni voluttuarie (art. 1136 c.c.):
Maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno i 2/3 dei millesimi.
Chi non partecipa all’uso può essere esentato dalle spese, come previsto dall’art. 1121 c.c., purché l’uso separato sia possibile. In caso contrario, i condomini favorevoli dovranno coprire interamente i costi.
La piscina condominiale è una risorsa preziosa per il benessere e il valore dello stabile, ma richiede attenzione, responsabilità e rispetto delle normative. Dalla qualità dell’acqua alla sicurezza, dalle regole di accesso all’eventuale presenza del bagnino, ogni dettaglio va gestito con cura per garantire un uso sicuro e condiviso.
Chi desidera installare una piscina o gestirne una già esistente dovrebbe sempre verificare la normativa nazionale, regionale e locale, nonché dotarsi di un regolamento chiaro e aggiornato.
Fonte: idealista.it
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