Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata ai modelli dichiarativi 2024 (anno d’imposta 2023), sono disponibili i modelli aggiornati e le relative istruzioni che recepiscono le ultime novità in tema di Superbonus.
Con la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 56, lett. b, legge n. 207/2024), è stata introdotta la possibilità di ripartire in 10 rate annuali di pari importo, anziché 4, le spese sostenute nel 2023 per interventi agevolati con il Superbonus.
Possono avvalersi di questa opzione i contribuenti che:
nel 2024 hanno già presentato il modello 730/2024 o Redditi 2024;
decidono ora di modificare la rateazione.
Per farlo, è necessario presentare un modello Redditi 2024 integrativo, entro il 31 ottobre 2025 (scadenza ordinaria per l’anno d’imposta 2024).
Attenzione: l’opzione è irrevocabile.
Eventuali maggiori imposte derivanti dalla riduzione dell'importo annuale detraibile (a fronte dell’estensione a 10 anni) devono essere versate entro il 30 giugno 2025, senza sanzioni né interessi.
Il quadro normativo di riferimento
Dl n. 34/2020, art. 119:
spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 5 rate annuali
spese dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023: 4 rate annuali
Dl n. 11/2023, art. 2, comma 3-sexies: possibilità di 10 rate anche per le spese 2022, su opzione
Dl n. 39/2024, art. 4-bis: spese dal 2024 già previste in 10 rate
Legge di bilancio 2025: estende la possibilità della rateazione decennale anche alle spese 2023, su richiesta del contribuente.
Questa misura si rivolge in particolare a chi rischierebbe di non sfruttare interamente il beneficio in 4 anni (ad esempio i contribuenti incapienti o con minore imposta lorda negli anni futuri).
Nella versione 1.5.0 del 12 giugno 2025 dei software di compilazione, è stata integrata la possibilità di esercitare questa opzione direttamente nei modelli.
Per le persone fisiche:
Nel modello Redditi PF 2024 - integrativo:
Frontespizio: nella sezione “Tipo di dichiarazione”, barrare la casella “Dichiarazione integrativa” e indicare codice 1
Quadro RP:
Colonna 8A (Opzione 2023) da RP41 a RP47: per interventi di recupero edilizio o Sisma bonus (sezione III A)
Colonna 5A o 12° del rigo RP56: per colonnine di ricarica (sezione III C)
Colonna 7A da RP61 a RP64: per interventi Ecobonus (sezione IV)
Per i soggetti Ires:
Nel modello Redditi SC/ENC 2024:
Quadro RS:
Colonna 6A di RS150 e RS151: interventi Sisma bonus
Colonna 4A o 5A di RS420 o RS421: colonnine di ricarica
Colonna 6 da RS501 a RS512: interventi Ecobonus
In tutti i casi, indicare il valore “10” per evidenziare la nuova ripartizione.
Se dalla dichiarazione integrativa emerge una minore quota annuale detraibile, la conseguente maggiore imposta deve essere versata entro il 30 giugno 2025, utilizzando il modello F24.
I codici tributo da utilizzare sono:
4001 per Irpef
3801 per l’addizionale regionale
3844 per l’addizionale comunale
2003 per Ires (soggetti Ires)
Non sono dovuti sanzioni né interessi, ma solo l’imposta eventualmente dovuta per effetto della nuova ripartizione.
ABR Amministrazioni è una realtà sempre rivolta alla massima competenza amministrativa e tecnica, e all'assoluta trasparenza nell’amministrazione condominiale.
I nostri punti di forza sono la competenza, l'economicità di gestione e l'efficienza nella soluzione di qualsiasi problematica che dovesse interessare il condominio e/o singoli condomini.
Superbonus e ripensamenti in assemblea condominiale
Delibere condominiali meramente programmatiche
Crollo di un albero su un edificio
Il diritto del condomino alla chiave del cancello carraio
Staccare l'acqua all'inquilino moroso non è legale
Ritardo nella rimozione dei ponteggi
Minore cade sul marciapiede condominiale
Clausola di esonero dalle spese condominiali per il costruttore
Clausole contrattuali chiare e specifiche nel regolamento condominiale
Canalina di scolo del condizionatore in condominio
Il rendiconto condominiale deve essere chiaro e verificabile
Sopraelevazione o semplice ristrutturazione
Installare delle tubazioni del gas sulla parete condominiale