Il singolo condomino può essere condannato se omette di intervenire per eliminare una situazione di pericolo, anche in assenza di una delibera assembleare. Ma chi deve agire quando il condominio non prende provvedimenti? E quali sono i rischi concreti?
Secondo l’art. 677 del Codice Penale, il proprietario di un edificio che minaccia rovina e non interviene con i lavori necessari a rimuovere il pericolo è soggetto a una sanzione amministrativa fino a 929 euro. Se dalla situazione deriva un pericolo per le persone, la pena può estendersi fino all’arresto per sei mesi.
La questione si complica quando si parla di edifici condominiali. In mancanza di una delibera assembleare, su chi ricade l’obbligo di intervenire?
A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14225 del 19 marzo 2025. In merito a lavori di manutenzione della facciata, i giudici hanno stabilito che "in un edificio condominiale, l’obbligo di eseguire i lavori necessari a scongiurare il pericolo di rovina, previsto dall’art. 677 c.p., grava sul singolo condomino, anche se la situazione di pericolo non è a lui direttamente imputabile e in assenza di una decisione assembleare."
La pronuncia della Cassazione riguarda il ricorso di due condòmini, condannati per non aver effettuato i lavori necessari a mettere in sicurezza un immobile in condizioni strutturali critiche. Condannati già in primo grado, erano proprietari di appartamenti in un edificio che presentava gravi segni di dissesto.
I ricorrenti avevano giustificato l’inerzia sostenendo di non aver potuto procedere con i lavori a causa dell’opposizione di un’altra condomina, che si era rifiutata di incaricare una ditta per gli interventi. Nonostante ciò, i due avevano comunque affidato i lavori a un’impresa, che però non era intervenuta proprio per la mancata partecipazione economica della terza condomina.
Inoltre, i ricorrenti hanno sottolineato come i danni alla facciata pericolante derivassero da precedenti interventi effettuati proprio dalla condomina che si era opposta, come attestato da una relazione della Direzione Centrale Ambiente e Tutela del Territorio.
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