Una bolletta dell’acqua dal valore spropositato può cogliere di sorpresa amministratori e condomini, facendo subito pensare a un errore. Spesso, invece, il colpevole è nascosto: una perdita d’acqua occulta, silenziosa ma costante, che fa lievitare i consumi e, di conseguenza, i costi. In questi casi, oltre a individuare e riparare il guasto, è fondamentale comprendere se e in che misura il gestore idrico abbia adempiuto ai propri obblighi.
Parliamo di perdita occulta quando il guasto è nascosto alla vista e non rilevabile con controlli ordinari: può avvenire in tubazioni interrate o all’interno dei muri. Nel contesto condominiale, dove la rete idrica serve più utenti, queste perdite possono passare inosservate a lungo, registrando comunque consumi sul contatore principale. Il risultato? Una bolletta con importi anomali, ben oltre la media storica.
Sì. Il condominio è responsabile della manutenzione della rete interna (a valle del contatore generale) e deve adottare una normale diligenza, effettuando controlli e interventi per prevenire danni e dispersioni.
Non necessariamente. Se il consumo anomalo è dovuto a una perdita non rilevabile con la normale diligenza, e se il gestore non ha provveduto a segnalare tempestivamente il picco, il condominio può contestare la fattura. La chiave è nei principi di correttezza e buona fede contrattuale, che impongono al fornitore un comportamento attivo e collaborativo.
Come evidenziato anche dalla sentenza del Tribunale di Cagliari del 14 marzo 2025 (n. 376/2025) e da precedenti come l’ordinanza della Cassazione n. 24904/2021, il gestore del servizio idrico ha l’obbligo di segnalare tempestivamente consumi anomali. Non è sufficiente inviare una fattura salata: l’azienda, che dispone dei dati storici dei consumi, è nella posizione ideale per rilevare irregolarità e ha il dovere di avvisare l’utente.
Questa segnalazione permette al condominio di:
prendere consapevolezza del problema;
intervenire rapidamente per individuare e risolvere la perdita;
limitare lo spreco e contenere i danni economici.
La mancata segnalazione è considerata un inadempimento contrattuale. In questi casi, il condominio ha il diritto di richiedere un ricalcolo della bolletta, che tenga conto dei consumi medi storici e non dell’anomalia. Il principio è semplice: l’utente non può subire tutte le conseguenze economiche di una perdita invisibile, se il gestore – pur potendo – non ha fatto nulla per avvisarlo.
Anche in questo caso, la responsabilità del gestore resta autonoma. La mancata autolettura o negligenza nella gestione dell’impianto non esonera il fornitore dall’obbligo di avvisare in caso di consumi fuori scala.
La giurisprudenza tende a ricalcolare l’importo dovuto in base ai consumi medi precedenti alla perdita. L’eccedenza, non essendo addebitabile per intero all’utente, resta a carico del fornitore che ha omesso la segnalazione.
No, se l’acqua dispersa non è confluita nella rete fognaria. In questi casi, come affermato dal Tribunale di Cagliari, i canoni per fognatura e depurazione non sono dovuti sulla parte di acqua mai giunta al sistema di raccolta e trattamento.
Una perdita d’acqua occulta può trasformarsi in una vicenda complessa, ma conoscere i propri diritti è fondamentale. Il condominio ha il dovere di curare l’impianto, ma il gestore idrico non può restare inerte di fronte a un’anomalia evidente. La mancata segnalazione può ridurre o annullare l’obbligo di pagamento della bolletta anomala. In questi casi, vale la pena attivarsi, anche legalmente, per ottenere un ricalcolo equo.
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