La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10869 del 24 aprile 2025, ha nuovamente chiarito i criteri che devono guidare la redazione del rendiconto condominiale: chiarezza, intellegibilità e verificabilità.
La documentazione contabile condominiale non richiede le stesse forme rigide previste per i bilanci societari. Tuttavia, deve comunque consentire la comprensione delle entrate e delle uscite, delle modalità di impiego delle risorse e della ripartizione delle spese. In altri termini, i dati devono essere controllabili ex post sia dai condòmini sia da eventuali soggetti terzi, come giudici o revisori nominati.
Nel caso esaminato, un condòmino aveva impugnato la delibera di approvazione del bilancio consuntivo e del piano di riparto, sostenendo che alcune voci di spesa erano poco chiare e prive di specificazione. In primo grado l’impugnazione era stata accolta, ma la decisione era stata poi ribaltata in appello: secondo i giudici, non era necessario allegare analiticamente tutti i documenti giustificativi, purché gli stessi fossero messi a disposizione dei condòmini per eventuali controlli.
La Cassazione ha confermato questa impostazione: i condòmini devono poter esaminare la documentazione prima dell’assemblea, ma l’amministratore non è obbligato ad allegarla all’avviso di convocazione. È sufficiente che ne consenta l’accesso e che le spese siano verificabili.
Il rendiconto condominiale deve essere accessibile anche a chi non ha competenze contabili specifiche. Secondo l’art. 1130-bis c.c., deve contenere un registro di contabilità, un riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa della gestione. Le informazioni devono essere rese in modo tale da permettere un'immediata verifica della situazione patrimoniale del condominio.
Come chiarito anche in precedenti sentenze (Cass. civ. n. 28257/2023, n. 1370/2023 e n. 9099/2000), la specificità delle voci di spesa è fondamentale per garantire un controllo efficace. Ai sensi degli artt. 263 e 264 c.p.c., infatti, è proprio la specificazione delle singole partite che consente ai condòmini di contestare le voci eventualmente in sede assembleare o giudiziaria.
I condòmini hanno il diritto di consultare la documentazione prima dell’assemblea, ma devono attivarsi per farne richiesta. L’eventuale rifiuto dell’amministratore a consentire tale accesso deve essere dimostrato, e da solo non comporta l’automatica annullabilità della delibera.
In sintesi, la Cassazione ribadisce che la funzione principale del rendiconto è garantire la trasparenza nella gestione condominiale, senza però sovraccaricare l’amministratore di obblighi formali inutili. La chiarezza resta il parametro decisivo per la validità della delibera e per la tutela dei diritti dei condòmini.
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