Secondo la Corte Costituzionale, anche gli immobili destinati alla vendita e non affittati sono soggetti al pagamento dell’IMU (Imposta Municipale Unica). Il motivo? Rimangono nella disponibilità del proprietario, che può teoricamente utilizzarli, e rappresentano comunque un indice di capacità contributiva.
Con la Sentenza n. 49 del 17 aprile 2025, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 (convertito nella legge n. 214/2011). La disponibilità teorica dell’immobile — anche se non affittato né utilizzato concretamente — è sufficiente per giustificare l’imposta.
La Corte ha ribadito che l’IMU si basa sul possesso dell’immobile, inteso come diritto reale, anche se non esercitato in modo attivo. L’imprenditore mantiene il controllo del bene e può deciderne l’uso, motivo per cui è tenuto al pagamento dell’imposta.
Fa eccezione solo il caso degli immobili oggettivamente inutilizzabili o indisponibili, come chiarito dalla Sentenza n. 60/2024, che ha dichiarato incostituzionale l’IMU su beni privi di effettiva utilità.
In linea generale, l’IMU si configura come una tassa sul patrimonio immobiliare: ciò che conta è la titolarità dell’immobile, non il suo utilizzo effettivo. Anche un bene in vendita e non locato rientra quindi nel campo di applicazione dell’imposta.
La Corte ha infine sottolineato che è compito del legislatore definire sia l’applicazione dell’imposta che l’eventuale concessione di agevolazioni fiscali, tenendo conto del giusto equilibrio tra le esigenze dello Stato e quelle dei contribuenti.
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