Sentenza n. 332 del 12 aprile 2025, Giudice di Pace di Pescara
Il Giudice di Pace di Pescara si è pronunciato su una controversia condominiale che ha coinvolto due condomini del terzo piano e una residente del quarto piano, proprietaria di numerosi gatti. A causa della mancanza di adeguate misure di contenimento e di una vigilanza insufficiente, i felini hanno ripetutamente invaso i terrazzi sottostanti, causando danni materiali e disagi significativi.
I ricorrenti hanno lamentato la presenza di escrementi e urina sui pavimenti, sulle pareti e sulle piante, con conseguente degrado del verde condominiale, cattivi odori e un ambiente insalubre, particolarmente nei mesi estivi. Uno dei due vicini ha inoltre documentato gravi problemi di allergia ai gatti, aggravati dalla vicinanza forzata con gli animali.
Nonostante le numerose segnalazioni – sia informali sia tramite l’amministratore condominiale – la proprietaria non ha adottato alcun provvedimento per contenere la situazione.
Vista la persistente inerzia della proprietaria, i condomini hanno adito le vie legali chiedendo un risarcimento danni pari a 1.500 euro e l'obbligo per la vicina di installare reti protettive su balconi e finestre, per impedire l'accesso degli animali alle proprietà altrui.
Durante il procedimento, testimonianze e fotografie hanno confermato le accuse: la donna non aveva mai attuato misure di contenimento né fornito prova di una corretta gestione degli animali. Il giudice ha quindi ritenuto fondate le richieste dei ricorrenti.
La proprietaria – rimasta contumace – è stata condannata a:
Installare, entro 30 giorni dalla notifica, dispositivi di protezione (come reti anticaduta e reticolati) per evitare ulteriori intrusioni;
Versare una penale giornaliera di 10 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, importo calcolato sul costo medio di una collaboratrice domestica necessaria alla pulizia del terrazzo;
Risarcire integralmente i danni subiti dai vicini, inclusi quelli relativi al peggioramento delle condizioni di salute derivanti dall’insalubrità dell’ambiente.
La decisione si fonda sull’art. 2052 c.c., che stabilisce la responsabilità oggettiva del proprietario di animali per i danni causati, anche in assenza di comportamento colposo. Basta dimostrare il nesso tra l’animale e il danno, a meno che non vi sia un caso fortuito che spezzi tale legame.
In ambito condominiale, quando gli animali invadono spazi privati o comuni, limitando il pieno godimento delle proprietà altrui, la loro presenza può configurarsi come molestia possessoria. In tal caso, è legittimo ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere provvedimenti coercitivi.
Inoltre, ai sensi della giurisprudenza consolidata, le emissioni di odori e rumori devono restare entro limiti di normale tollerabilità, valutati in base al contesto e alla convivenza tra vicini.
Se le esalazioni maleodoranti dovute alla presenza di molti animali generano un concreto disagio, il proprietario può rispondere anche penalmente, per il reato di getto pericoloso di cose (Cass. pen., Sez. III, 22/11/2012, n. 49298).
Infine, va ricordato che i diritti fondamentali della persona, tra cui il diritto alla salute e alla qualità della vita, sono tutelati anche nei rapporti tra privati. La loro lesione può comportare il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, anche in assenza di reato (Cass. civ., Sez. III, 15/06/2018, n. 15742).
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