Il ruolo dell’amministratore nei danni alle parti comuni e alle proprietà esclusive
Vivere in un condominio significa spesso affrontare controversie legate alla manutenzione e ai danni strutturali dell’edificio. Una delle questioni più delicate riguarda i danni causati da difetti delle parti comuni (come tetto, fondamenta o cortili) alle singole unità immobiliari. In questi casi, l’amministratore di condominio può agire o è competenza esclusiva dei proprietari?
La sentenza n. 31228 del 5 dicembre 2024 della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su questo tema, stabilendo quando e come l’amministratore può intervenire.
L’amministratore ha il compito di tutelare e gestire le parti comuni dell’edificio, come previsto dall’articolo 1130 del Codice Civile. Questo include:
Un punto controverso era la possibilità che l’amministratore agisse anche per danni a proprietà esclusive causati da difetti delle parti comuni.
La Cassazione ha stabilito che l’amministratore può agire, ai sensi dell’articolo 1669 del Codice Civile, contro il costruttore per gravi difetti delle parti comuni che abbiano ripercussioni sugli appartamenti privati. Questo perché tali difetti colpiscono l’edificio nella sua unitarietà e non solo i singoli proprietari.
Immaginiamo un condominio con un tetto mal impermeabilizzato che provoca infiltrazioni negli appartamenti dell’ultimo piano.
I gravi difetti non si limitano a crolli o cedimenti strutturali, ma comprendono:
Se uno di questi problemi deriva da un errore di costruzione, l’amministratore può agire contro il costruttore per chiedere il risarcimento dei danni.
Di fronte a danni derivanti da difetti delle parti comuni, l’amministratore deve:
Anche i singoli proprietari possono agire in giudizio, ma l’intervento dell’amministratore semplifica la gestione del contenzioso e tutela l’intero condominio.
Se il problema non è un difetto di costruzione, ma una scarsa manutenzione, la responsabilità ricade sul condominio. In tal caso:
La sentenza della Cassazione rafforza quindi il ruolo dell’amministratore, confermandolo come figura chiave nella tutela dell’edificio e dei suoi abitanti.
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