Una recente sentenza del TAR Campania ha stabilito che un Comune non può ignorare una propria ordinanza urgente in materia di sicurezza pubblica. Il caso riguarda una canna fumaria irregolare in un condominio di Aversa, diventata fonte di rischio per i residenti. Il Tribunale ha confermato il diritto del cittadino a ottenere non solo risposte, ma anche azioni concrete da parte dell’amministrazione.
Tutto è cominciato con un surriscaldamento anomalo nella parete di una cucina, in un appartamento all’ultimo piano. La causa: una canna fumaria collegata a un termocamino installato nel locale macchine dell’ascensore, che attraversava irregolarmente il vano corsa.
I Vigili del Fuoco, intervenuti più volte, hanno confermato la pericolosità dell’installazione. Il locale ascensore, infatti, si riscaldava al punto da rappresentare un rischio per l’intero edificio. Le norme antincendio erano violate (D.M. 16 maggio 1987 n. 246 e D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162) e l’impianto è stato dichiarato inagibile. Il Comune, di conseguenza, ha emesso un’ordinanza urgente per ristabilire la sicurezza.
Nonostante l’ordinanza e la gravità della situazione, il Comune è rimasto inerte. Nessuna risposta alla diffida inviata da una delle condomine, nessun passo concreto per eseguire l’ordinanza. In casi simili si parla di “silenzio inadempimento”: quando la pubblica amministrazione, pur essendo tenuta a concludere un procedimento, rimane ferma senza adottare alcuna decisione.
Ma la legge non consente questo tipo di omissioni. L’art. 2 della legge 241/1990 impone all’amministrazione di chiudere ogni procedimento con un provvedimento espresso, anche quando l’esito è negativo. Il silenzio, quindi, non è solo ingiustificato: è illegittimo.
Di fronte all’assenza di risposte, la condomina ha presentato ricorso al TAR per ottenere ciò che l’ordinanza già prevedeva: la rimozione del rischio e il ripristino della sicurezza.
Con la sentenza n. 2697/2025, il TAR Campania ha accolto il ricorso, chiarendo che:
L’ordinanza sindacale era legittima, urgente e fondata su un pericolo concreto;
Il Comune era obbligato ad agire d’ufficio per farla rispettare, anche senza ulteriori solleciti;
L’inerzia dell’amministrazione costituisce violazione dell’art. 54 del TUEL e dell’art. 2 della legge 241/1990.
Il TAR ha anche precisato che la questione non poteva essere ridotta a un semplice conflitto tra condomini, ma era un caso di sicurezza urbana di competenza del Sindaco. In caso di ulteriore inattività, è previsto l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Caserta.
La sentenza si basa anche sull’art. 54 del TUEL, che riconosce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare minacce alla sicurezza pubblica. Ma cosa succede se il destinatario dell’ordinanza non rispetta quanto ordinato?
Il comma 7 dell’articolo prevede che, in caso di inottemperanza, l’amministrazione possa eseguire l’intervento “d’ufficio a spese dell’interessato”, attivando così un’esecuzione forzata. Questo meccanismo serve a evitare che provvedimenti urgenti restino lettera morta.
Nel caso in esame, tutte le condizioni erano presenti: il pericolo era certificato, l’inottemperanza accertata, eppure il Comune non ha attivato l’esecuzione. Una mancanza che il TAR ha condannato, ricordando che l’obbligo non è facoltativo, ma giuridicamente vincolante.
Sebbene il TAR abbia compensato le spese di giudizio, forse per la complessità del caso, la decisione rappresenta un precedente rilevante. Ribadisce che la sicurezza dei cittadini non può dipendere dall’efficienza – o dall’inerzia – della pubblica amministrazione.
La sentenza è chiara: un’amministrazione non può restare a guardare quando c’è un rischio accertato. E i cittadini, grazie agli strumenti della giustizia amministrativa, hanno il diritto – e il dovere – di pretendere che le istituzioni agiscano.
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