Gestioni condominiali

Tari negli immobili locati

La normativa sulla tassa rifiuti (Tari) stabilisce con precisione chi sia tenuto al pagamento quando un immobile è concesso in affitto. La regola generale è semplice: la Tari è dovuta da chi occupa l’immobile, indipendentemente dal fatto che sia proprietario o conduttore.
Tuttavia, la durata del contratto e le modalità di utilizzo dell’immobile incidono sulla corretta individuazione del soggetto obbligato.


Affitti e Tari: chi paga davvero?

La legge distingue tre situazioni principali:

✔️ Contratto di locazione superiore a 6 mesi

L’inquilino è il soggetto obbligato al pagamento della Tari.
Oltre a versare il tributo, deve presentare al Comune la dichiarazione Tari entro 90 giorni dall’inizio dell’occupazione.

✔️ Affitti brevi (durata inferiore a 6 mesi)

La tassa rifiuti resta a carico del proprietario, salvo diversa disciplina comunale.
La ratio: l’occupazione è temporanea e non dà luogo a un obbligo dichiarativo del conduttore.

✔️ Clausole nel contratto di locazione

È buona prassi specificare nel contratto chi sostenga la Tari, richiamando correttamente la normativa.
In ogni caso, l’utilizzatore dell’immobile è il soggetto passivo ai fini del tributo.


Box, cantine e negozi in affitto: come funziona la Tari

Le stesse regole valgono anche per:

  • box auto

  • cantine

  • depositi

  • negozi

Il tributo è dovuto dal detentore dell’immobile quando il contratto supera i 6 mesi.
L’esenzione è possibile solo dimostrando l’assenza di produzione di rifiuti, circostanza spesso difficile da provare.


Se paga il proprietario: cosa succede?

Può accadere che il proprietario, per comodità o per errore, paghi la Tari al posto dell'inquilino. In questo caso:

  • verso il Comune, il soggetto obbligato resta l’inquilino;

  • il pagamento del proprietario è considerato un anticipo di spesa;

  • il locatore ha diritto al rimborso da parte del conduttore;

  • se il rimborso non avviene, può trattenere l’importo dal deposito cauzionale.


L’inquilino è obbligato anche senza residenza

La residenza non incide sull’obbligo di pagare la Tari.
Conta l’occupazione dell’immobile per più di sei mesi.

L’inquilino deve sempre presentare la denuncia di inizio occupazione al Comune.
La mancata dichiarazione può comportare:

  • sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto (minimo 50 €);

  • avviso di accertamento con interessi e maggiorazioni;

  • eventuale riscossione coattiva (pignoramenti, fermi, ipoteche).


Come si calcola la Tari

Per le utenze domestiche, l’importo dipende da:

1. Quota fissa

Calcolata sulla superficie calpestabile (esclusi balconi, terrazzi, giardini) e sul numero degli occupanti.

2. Quota variabile

Dipende esclusivamente dal numero delle persone presenti nell’immobile.

Vanno sempre comunicate al Comune eventuali variazioni del nucleo familiare, come:

  • nascite

  • decessi

  • trasferimenti

La mancata comunicazione può generare conguagli e sanzioni.


Quando la Tari non è dovuta

Il tributo può non essere pagato nei seguenti casi:

✔️ Immobili inagibili o inabitabili

Devono essere oggettivamente inutilizzabili, e certificati come tali.

✔️ Locali che non producono rifiuti

Come aree scoperte pertinenziali: terrazzi, balconi, cortili.

✔️ Situazioni economiche disagiate

Molti Comuni prevedono esenzioni o riduzioni per nuclei con ISEE inferiore a soglie (es. 9.530 €).

✔️ Esenzioni legate all’età (over 65 o 70)

Se collegate a un ISEE molto basso, secondo i regolamenti locali.

Fonte: idealista.it

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