La normativa sulla tassa rifiuti (Tari) stabilisce con precisione chi sia tenuto al pagamento quando un immobile è concesso in affitto. La regola generale è semplice: la Tari è dovuta da chi occupa l’immobile, indipendentemente dal fatto che sia proprietario o conduttore.
Tuttavia, la durata del contratto e le modalità di utilizzo dell’immobile incidono sulla corretta individuazione del soggetto obbligato.
La legge distingue tre situazioni principali:
L’inquilino è il soggetto obbligato al pagamento della Tari.
Oltre a versare il tributo, deve presentare al Comune la dichiarazione Tari entro 90 giorni dall’inizio dell’occupazione.
La tassa rifiuti resta a carico del proprietario, salvo diversa disciplina comunale.
La ratio: l’occupazione è temporanea e non dà luogo a un obbligo dichiarativo del conduttore.
È buona prassi specificare nel contratto chi sostenga la Tari, richiamando correttamente la normativa.
In ogni caso, l’utilizzatore dell’immobile è il soggetto passivo ai fini del tributo.
Le stesse regole valgono anche per:
box auto
cantine
depositi
negozi
Il tributo è dovuto dal detentore dell’immobile quando il contratto supera i 6 mesi.
L’esenzione è possibile solo dimostrando l’assenza di produzione di rifiuti, circostanza spesso difficile da provare.
Può accadere che il proprietario, per comodità o per errore, paghi la Tari al posto dell'inquilino. In questo caso:
verso il Comune, il soggetto obbligato resta l’inquilino;
il pagamento del proprietario è considerato un anticipo di spesa;
il locatore ha diritto al rimborso da parte del conduttore;
se il rimborso non avviene, può trattenere l’importo dal deposito cauzionale.
La residenza non incide sull’obbligo di pagare la Tari.
Conta l’occupazione dell’immobile per più di sei mesi.
L’inquilino deve sempre presentare la denuncia di inizio occupazione al Comune.
La mancata dichiarazione può comportare:
sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto (minimo 50 €);
avviso di accertamento con interessi e maggiorazioni;
eventuale riscossione coattiva (pignoramenti, fermi, ipoteche).
Per le utenze domestiche, l’importo dipende da:
Calcolata sulla superficie calpestabile (esclusi balconi, terrazzi, giardini) e sul numero degli occupanti.
Dipende esclusivamente dal numero delle persone presenti nell’immobile.
Vanno sempre comunicate al Comune eventuali variazioni del nucleo familiare, come:
nascite
decessi
trasferimenti
La mancata comunicazione può generare conguagli e sanzioni.
Il tributo può non essere pagato nei seguenti casi:
Devono essere oggettivamente inutilizzabili, e certificati come tali.
Come aree scoperte pertinenziali: terrazzi, balconi, cortili.
Molti Comuni prevedono esenzioni o riduzioni per nuclei con ISEE inferiore a soglie (es. 9.530 €).
Se collegate a un ISEE molto basso, secondo i regolamenti locali.
Fonte: idealista.it
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Compenso del tecnico e documentazione mancante
Telecamere installate sotto il balcone aggettante
Allagamento dopo lavori sulla rete idrica
Condomini piccoli senza amministratore
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Rendiconto approvato non salva l'amministratore
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Pressione dell'acqua insufficiente