La gestione del condominio richiede equilibrio tra proprietà privata e parti comuni. Tra gli elementi che richiedono maggiore chiarezza c’è il perimetro condominiale, ovvero l’insieme delle strutture esterne che delimitano l’edificio e ne garantiscono stabilità, sicurezza ed estetica. Ma come si definisce esattamente e chi deve sostenere le spese di manutenzione?
Il perimetro condominiale comprende tutte le superfici esterne che delimitano lo stabile: muri, facciate, recinzioni, colonne di confine e altri elementi che separano l’edificio dagli spazi pubblici o da proprietà private.
Non sempre coincide con i confini catastali delle singole unità: possono rientrare anche cortili, vialetti o muretti di recinzione che delimitano aree comuni.
La definizione avviene proiettando sul piano orizzontale la sagoma dell’edificio, in base ai progetti architettonici e ai dati catastali.
Per individuare il perimetro si considerano:
Muri maestri, ossia quelli portanti, sempre comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c.
Muri divisori, che separano le unità immobiliari: sono comuni salvo prova contraria (art. 880 c.c.).
Muri perimetrali, che delimitano l’edificio verso l’esterno e comprendono anche facciate, rivestimenti e aperture.
A questi si aggiungono muretti, cancelli e strutture di contenimento, rilevati anche tramite rilievi topografici per verificarne la corrispondenza con le planimetrie.
In linea generale, i muri perimetrali esterni sono parti comuni. Lo stabilisce l’art. 1117 del Codice Civile e la giurisprudenza della Cassazione (sent. 4978/2007), che li equipara ai muri maestri anche quando si trovano in posizioni sfalsate o a servizio di unità esclusive.
Ogni condomino può servirsene, purché:
non ne alteri la destinazione d’uso;
non impedisca agli altri di fare lo stesso (art. 1102 c.c.).
Non è quindi ammesso installare impianti o tinteggiare autonomamente le pareti esterne senza l’autorizzazione dell’assemblea.
L’uso esclusivo di una porzione di muro, ad esempio in un giardino privato, non ne cambia la proprietà, che resta comune.
Esistono eccezioni. In alcuni edifici storici o con configurazioni particolari, il muro perimetrale può appartenere a un solo condomino, se funge da confine con una proprietà estranea al condominio.
Perché ciò sia riconosciuto, serve un titolo che lo dimostri — come un atto notarile o un regolamento contrattuale. In assenza di prove, il muro torna nel regime comune.
Anche in presenza di proprietà esclusiva, il proprietario deve comunque rispettare le norme urbanistiche e non compromettere stabilità, sicurezza e decoro dell’edificio.
Le spese per la manutenzione dei muri perimetrali si ripartiscono secondo l’art. 1123 c.c., in proporzione ai millesimi di proprietà.
Sono a carico di tutti i condomini, salvo che il danno derivi da un comportamento individuale (come infiltrazioni provenienti da un balcone privato).
Si distinguono:
spese ordinarie, come tinteggiatura o pulizia delle facciate;
spese straordinarie, come la ricostruzione di un muro pericolante.
Per interventi di maggiore entità servono approvazione assembleare e permessi comunali, specie se incidono sulla struttura o sulla volumetria dell’edificio.
Fonte: idealista.it
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