Al termine del mandato, l’amministratore è tenuto a consegnare tutta la documentazione relativa alla gestione del condominio, sia all’assemblea sia al nuovo amministratore nominato (art. 1129, comma 8 c.c.). La legge non indica tempi precisi, ma per “cessazione dell’incarico” si intende che l’amministratore deve attivarsi subito dopo aver avuto notizia della fine del proprio mandato, per garantire la continuità della gestione.
Amministratore subentrante: se l’assemblea ha già nominato un successore, la documentazione deve essere consegnata a quest’ultimo. La delibera di nomina lo legittima a rappresentare il condominio sia internamente sia nei rapporti con terzi, incluso l’amministratore uscente.
Singolo condomino: se l’assemblea non ha ancora nominato un nuovo amministratore, i documenti devono essere messi a disposizione di qualunque condomino ne faccia richiesta. Questo principio tutela trasparenza e continuità amministrativa (Cass. civ., sez. VI, 24/06/2021, n. 18185).
La consegna non può essere condizionata alla nomina del successore né ritardata: l’amministratore uscente resta obbligato a collaborare, almeno per la trasmissione degli atti necessari alla gestione condominiale.
Se l’ex amministratore non restituisce i documenti, il nuovo amministratore può:
Ricorrere all’art. 700 c.p.c. per ottenere un ordine giudiziale urgente.
Utilizzare strumenti alternativi: procedimento monitorio (art. 633 c.p.c.), sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) o procedimento sommario (art. 702-bis c.p.c.).
In casi estremi, la mancata restituzione può configurare appropriazione indebita (anche aggravata, art. 61 c.p.) se l’ex amministratore si comporta come proprietario dei documenti (Cass. pen., sez. VI, 05/10/2011, n. 36022).
Penale giornaliera: il giudice può prevedere una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna.
Spese legali: l’amministratore inadempiente deve sostenere le spese legali e processuali sostenute dal condominio.
Risarcimento danni: se la mancata consegna ha causato pregiudizio concreto, il condominio può richiedere un risarcimento. Ad esempio, il Tribunale di Milano ha riconosciuto 18.300 euro più interessi per la ricostruzione contabile necessaria dopo la mancata consegna (Trib. Milano 17/10/2025, n. 7919).
Tuttavia, il danno deve essere documentato: non basta indicare generici disagi, ma è necessario dimostrare in che modo l’omissione abbia inciso concretamente sulla gestione del condominio.
Fonte: fiscoetasse.com
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