Eseguire dei lavori in casa in condominio è un diritto del singolo proprietario, ma deve essere esercitato nel rispetto delle regole comuni e della tranquillità degli altri condomini. Rumori, movimentazione di materiali e presenza di operai possono creare disagi, motivo per cui è fondamentale conoscere orari, limiti e obblighi previsti dalla normativa e dal regolamento condominiale.
Gli orari per i lavori edili in condominio sono generalmente stabiliti dal regolamento condominiale. In assenza di disposizioni specifiche, si applicano le fasce orarie più diffuse, ovvero:
giorni feriali: dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00;
sabato: spesso consentiti solo al mattino;
domenica e festivi: lavori vietati.
Si tratta di indicazioni di carattere generale: ogni condominio può prevedere orari più restrittivi, purché conformi alle norme comunali.
Prima di avviare qualsiasi intervento è consigliabile:
verificare eventuali ordinanze comunali o regolamenti locali;
consultare attentamente il regolamento condominiale, che può imporre limiti più stringenti su orari, rumori e utilizzo delle parti comuni;
comunicare preventivamente all’amministratore di condominio l’inizio dei lavori.
Il regolamento condominiale rappresenta il principale punto di riferimento per disciplinare i lavori all’interno delle singole unità immobiliari. Al suo interno possono essere previste:
limitazioni alla rumorosità;
fasce orarie precise;
regole per l’uso di ascensori, scale, cortili e spazi comuni.
Il mancato rispetto delle disposizioni può comportare sanzioni, contestazioni e, nei casi più gravi, controversie legali. Se il regolamento non contiene indicazioni specifiche, si fa riferimento al Regolamento di Polizia Urbana del Comune o della Provincia.
Gli orari dei lavori in condominio possono essere stabiliti o modificati tramite delibera dell’assemblea condominiale, approvata con:
la maggioranza dei condomini presenti;
almeno la metà del valore complessivo dell’edificio.
Le disposizioni devono essere verbalizzate e allegate al registro dei verbali assembleari. Nei condomini con meno di dieci unità, privi di regolamento, le decisioni vengono comunque assunte dall’assemblea.
Eventuali deroghe agli orari dei lavori richiedono una nuova delibera assembleare con le stesse maggioranze previste per l’approvazione del regolamento.
In ogni caso, se gli orari condominiali risultano più permissivi rispetto a quelli comunali o provinciali, prevalgono sempre le norme locali, che costituiscono un limite inderogabile.
I condomini hanno ampia libertà di eseguire lavori di manutenzione, ristrutturazione o ammodernamento all’interno della propria abitazione, inclusi i balconi se di proprietà esclusiva.
È invece vietato:
modificare o danneggiare le parti comuni (facciata, strutture portanti, parapetti, cornicioni);
intervenire senza autorizzazione su elementi che incidono sul decoro o sulla sicurezza dell’edificio.
Chi esegue lavori in casa è tenuto a:
comunicare all’amministratore l’inizio degli interventi, soprattutto se rumorosi o se comportano l’uso delle parti comuni;
rispettare il principio di buona convivenza, limitando il più possibile i disagi;
osservare i limiti di rumore, stabiliti dall’art. 844 del Codice Civile (in genere 55 dB di giorno e 45 dB di notte, salvo diverse ordinanze comunali);
consentire l’accesso alle proprietà altrui solo previo consenso del vicino, che ha comunque diritto al risarcimento di eventuali danni.
In caso di lavori urgenti, è possibile intervenire anche fuori dagli orari ordinari, informando tempestivamente l’amministratore e, se necessario, le autorità competenti.
Fonte: idealista.it
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