La messa a terra negli stabili condominiali non è un optional: serve a proteggere persone e impianti da folgorazioni e danni elettrici. Ecco cosa prevede la legge, chi è responsabile e quanto può costare.
Si tratta di un sistema che collega le masse metalliche dello stabile a un dispersore interrato. In caso di guasto, la corrente elettrica viene deviata verso il terreno, riducendo il rischio di incidenti o danni.
Tipicamente, la messa a terra si trova in un pozzetto esterno all’edificio, vicino al contatore generale o in cortile/giardino. L’impianto comprende:
Dispersore interrato: picchetti in rame o acciaio inox zincato che disperdono la corrente nel terreno.
Pozzetto di ispezione: accesso al dispersore per controlli e manutenzione.
Conduttore principale di protezione: cavo giallo-verde che collega il pozzetto a tutto l’edificio.
Collettore equipotenziale principale: barra o morsettiera che raccoglie tutte le masse metalliche comuni.
Diramazioni verso ogni colonna montante: portano la messa a terra a tutti i piani.
Interruttori differenziali generali: i salvavita, che interrompono la corrente in caso di dispersione.
Secondo il DM 37/2008 e la Norma CEI 64-8, la messa a terra è obbligatoria per tutti gli edifici, anche quelli datati. Solo gli impianti di Classe II con doppio isolamento ne sono esentati, soluzione rara nei condomini tradizionali.
Un condominio senza messa a terra o con impianto non verificato può incorrere in sanzioni da 500 a 6.400 euro e, in caso di infortunio, l’amministratore può essere penalmente responsabile.
La normativa (D.P.R. 462/2001) impone controlli regolari:
Ogni 2 anni: condomini con locali a rischio incendio, autorimesse, centrali termiche o cantieri.
Ogni 5 anni: condomini residenziali ordinari.
Le verifiche includono esame documentale, controllo visivo dell’impianto e prove strumentali (resistenza di terra, continuità, tempo di intervento dei differenziali).
Manutenzione ordinaria e verifiche: competenza diretta dell’amministratore (articoli 1130 e 1135 c.c.).
Adeguamenti o lavori straordinari: maggioranza degli intervenuti in assemblea, rappresentando almeno 500 millesimi dello stabile (art. 1136 c.c.).
I costi, secondo l’art. 1123 c.c., sono ripartiti tra tutti i condomini in base ai millesimi.
L’amministratore ha responsabilità civili e penali e deve:
Conservare documentazione tecnica e verbali.
Programmare ed eseguire le verifiche.
Intervenire immediatamente in caso di urgenza.
Aggiornare l’assemblea sullo stato dell’impianto e sui costi.
Fornire certificazioni e documentazione in caso di vendita di unità.
Verifica periodica: da 380 a 700 € per 6-12 appartamenti; 650-1.200 € per 15-30; 1.200-2.000 € oltre 30-40.
Rifacimento o adeguamento completo: 4.000-8.000 € per piccoli stabili; 9.000-18.000 € per medi; 20.000 € e oltre per grandi edifici.
Fonte: idealista.it
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Compenso del tecnico e documentazione mancante
Telecamere installate sotto il balcone aggettante
Allagamento dopo lavori sulla rete idrica
Condomini piccoli senza amministratore
Apertura di una finestra sul muro comune
Infiltrazioni preesistenti alla vendita
Rendiconto approvato non salva l'amministratore
Foro d'aerazione sulla facciata
Pressione dell'acqua insufficiente