Sono online le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal D.L. n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus 110%.
In particolare, nelle Faq pubblicate sul proprio sito internet, l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente.
Con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal Dl n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Dl.L. n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.
Con riferimento, invece, ai tecnici, sempre l’Agenzia chiarisce che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus 110% possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del D.L. n. 157/2021.
Leggi tutte le altre Faq dell’Agenzia delle Entrate.
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