Soprattutto nei contesti urbani, è frequente che al piano terra degli edifici condominiali trovino spazio attività commerciali, inclusi ristoranti e locali di somministrazione. Prima di procedere, però, è fondamentale verificare sia le norme interne del condominio sia le disposizioni comunali e regionali applicabili.
Il punto di riferimento principale resta il regolamento condominiale, che può assumere due forme:
il regolamento assembleare, approvato a maggioranza, può disciplinare l’uso delle parti comuni, ma non può vietare le attività commerciali in modo generalizzato, salvo che risultino dannose per il condominio, ai sensi dell’art. 1138 c.c.;
il regolamento contrattuale, predisposto dal costruttore e accettato da tutti i condomini, può invece vietare espressamente l’apertura di ristoranti o imporre limitazioni particolarmente stringenti.
Se il regolamento non pone divieti specifici, non è necessaria un’autorizzazione assembleare per l’apertura del ristorante. Diverso è il caso in cui si intenda utilizzare spazi comuni, come cortili o androni: in tal caso serve una delibera assembleare, con le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi).
Per interventi che incidono sulle parti comuni – come l’installazione di impianti o sistemi di ventilazione – la maggioranza richiesta sale ai 2/3 dei millesimi (667).
La giurisprudenza, come la sentenza n. 2730/2017 della Corte d’Appello di Milano, ha chiarito che i divieti devono essere specifici e puntuali: non è sufficiente una clausola generica contro le attività commerciali.
Oltre agli aspetti condominiali, l’apertura di un ristorante comporta l’adempimento di una serie di obblighi amministrativi e sanitari.
In primo luogo, occorre l’iscrizione al Registro delle Imprese o la comunicazione REA, l’attribuzione del codice ATECO, l’apertura delle posizioni INPS e INAIL e l’adempimento degli obblighi fiscali.
Sono inoltre necessari:
i titoli edilizi per l’adeguamento dei locali (CILA, SCIA o permesso di costruire, a seconda degli interventi);
la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, da presentare al SUAP comunale;
la SCIA antincendio per locali fino a 100 coperti con cucina, o il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per strutture più grandi;
la notifica sanitaria all’ASL, indispensabile per i controlli su HACCP, igiene, scarichi e gestione dei rifiuti.
Anche in assenza di un divieto espresso, il ristorante deve rispettare una serie di limiti condominiali, tra cui:
il divieto di uso improprio delle parti comuni, ai sensi dell’art. 1102 c.c.;
la tutela del decoro architettonico, soprattutto per insegne, canne fumarie e installazioni esterne;
il rispetto dei limiti di tollerabilità per rumori e odori, secondo l’art. 844 c.c.;
l’osservanza degli orari consentiti e delle fasce di quiete;
il rispetto delle norme sanitarie e ambientali, in particolare per scarichi e rifiuti.
Tali principi valgono non solo per i ristoranti, ma anche per bar in condominio e altre attività commerciali.
Il regolamento condominiale non può imporre direttamente gli orari di apertura e chiusura del ristorante, che competono alle autorità comunali, ma può stabilire fasce di silenzio e limiti per:
carico e scarico delle merci;
utilizzo di macchinari rumorosi;
tutela del riposo notturno e diurno.
Restano inoltre applicabili la Legge 447/1995 e le ordinanze comunali in materia di inquinamento acustico.
Le immissioni di rumori e odori rappresentano uno dei profili più critici, soprattutto per chi abita sopra un ristorante. Tali immissioni devono restare entro i limiti della normale tollerabilità.
Il DPCM 14 novembre 1997 stabilisce che il superamento di 3 dB notturni e 5 dB diurni rispetto al rumore di fondo può configurare un disturbo illecito.
Particolare attenzione va riservata anche alla gestione dei rifiuti, che deve avvenire in modo separato e conforme alle norme igienico-sanitarie, per evitare disagi e problemi ambientali.
Per il corretto svolgimento dell’attività è spesso necessaria l’installazione di una canna fumaria per il ristorante in condominio. In assenza di divieti espressi, l’intervento è consentito, purché non comprometta stabilità, sicurezza e decoro dell’edificio.
Se la canna fumaria è a uso esclusivo, le spese sono interamente a carico del ristorante; se è comune, si applica la ripartizione prevista dall’art. 1123 c.c.
È inoltre obbligatoria l’installazione del degrassatore, conforme alla norma UNI EN 1825, per il trattamento degli scarichi di cucina. Il condominio non può opporsi a un impianto regolare, trattandosi di una misura che tutela l’intero edificio.
Fonte: idealista.it
ABR Amministrazioni è una realtà sempre rivolta alla massima competenza amministrativa e tecnica, e all'assoluta trasparenza nell’amministrazione condominiale.
I nostri punti di forza sono la competenza, l'economicità di gestione e l'efficienza nella soluzione di qualsiasi problematica che dovesse interessare il condominio e/o singoli condomini.
Ritardo nei bilanci condominiali
Sottorampa in grigliato metallico
Griglia antincendio e taglio del solaio
Soppressione del riscaldamento centralizzato
Passaggio di consegne incompleto
Bilancio condominiale e lavori straordinari
Tende da sole in contesto condominiale
Porta antincendio in autorimessa
Lavori straordinari eseguiti da un'impresa non autorizzata
Revoca dell'incarico e consegna della documentazione
Quando il condominio è tenuto a pagare
Compenso del tecnico e documentazione mancante
Telecamere installate sotto il balcone aggettante