L’Agenzia delle Entrate ha fornito riscontro con la risposta n. 524 del 4 novembre 2020 al quesito di un contribuente.
“L’Istante dichiara di voler fruire della detrazione prevista dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. "Superbonus") in relazione agli interventi che intende effettuare sull'unità immobiliare di sua proprietà, facente parte di un condominio. Al riguardo, il Contribuente precisa che il proprio immobile dispone di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello, al quale si accede dal percorso pedonale a servizio dei singoli edifici in condominio, quindi non dalla strada, né dal cortile o dal giardino di proprietà, come riportato nell'esempio indicato nella circolare n. 24/E del 2020 per definire la nozione di "unità immobiliare residenziale funzionalmente indipendente" avente il requisito dell'accesso autonomo, valevole al fine di accedere al citato Superbonus. Ciò posto, l'Istante chiede se possa accedere all'agevolazione in questione anche se alla propria unità immobiliare si accede secondo la illustrata modalità.
L'Istante ritiene che il proprio immobile possieda i requisiti di autonomia necessari per usufruire del Superbonus, poiché il percorso pedonale nella pratica giornaliera è di libero accesso dall'esterno.”
Con riferimento alle “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari”, il legislatore è intervenuto inserendo, in sede di conversione del Decreto Agosto, all’articolo 119 del decreto Rilancio, il comma 1-bis ai sensi del quale “accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
Dunque, per l’Agenzia delle Entrate, si parla di “accesso autonomo dall’esterno” nel momento in cui “all’immobile si accede attraverso una strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione ovvero quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada”.
Pertanto, a parere dell’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire del superbonus 110% per gli interventi eseguiti sull’appartamento privato presente nel condominio.
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