Nel condominio, il tema del sottoscala genera spesso dubbi e contenziosi. La recente ordinanza della Cassazione n. 7222 del 25 marzo 2026 ribadisce un principio fondamentale: il sottoscala condominiale si presume parte comune, salvo prova contraria chiara e documentata.
Secondo l’art. 1117 c.c., il sottoscala rientra tra le parti comuni dell’edificio quando è strutturalmente collegato alle scale e non ha un’autonoma funzione.
Questo significa che:
Il caso nasce da una controversia tra:
Questi ultimi avevano modificato la scala e il sottoscala, ampliando i gradini e alterando la struttura originaria.
La Cassazione ha ribaltato questa impostazione, chiarendo che:
In particolare:
Il sottoscala può essere di proprietà esclusiva solo se:
Attenzione:
La Cassazione ribadisce un punto centrale: il sottoscala condominiale è una naturale estensione delle scale.
Rientra quindi tra:
Anche se non menzionato negli atti, resta comune se destinato all’uso collettivo.
Da questo principio derivano effetti concreti:
La decisione della Cassazione chiarisce definitivamente che il sottoscala condominiale non diventa privato per semplice vicinanza o collegamento con un’unità immobiliare.
Serve un titolo preciso, originario e inequivocabile. In mancanza, prevale sempre la presunzione di comunione prevista dalla legge.
Fonte: condominioweb.com
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