È annullabile la delibera assembleare quando nel verbale non vengono indicati i nominativi dei soggetti intervenuti per delega. Inoltre, nei condomìni con più di venti partecipanti, è obbligatorio rispettare il limite massimo di deleghe previsto dalla legge: in caso contrario, la decisione assembleare risulta invalida.
È quanto emerge dalla sentenza n. 146 del Tribunale di Tempio Pausania (24 marzo 2026), che offre importanti chiarimenti in tema di assemblea condominiale, verbalizzazione e rispetto dei limiti di rappresentanza.
Alcuni condomini hanno impugnato una delibera lamentando la violazione dell’art. 67 disp. att. c.c., poiché un unico soggetto aveva partecipato come delegato di 14 condomini, rappresentando complessivamente 270,35 millesimi in un condominio composto da 64 partecipanti.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando l’annullabilità della delibera per irregolarità nella costituzione dell’assemblea.
In particolare, dal verbale non risultavano:
Questa mancanza ha impedito qualsiasi verifica sul rispetto dei limiti legali e sulla regolare partecipazione all’assemblea.
Secondo il Giudice, la mancata indicazione dei nominativi dei delegati presenti in assemblea rende il verbale incompleto e inaffidabile.
👉 Conseguenze:
La giurisprudenza conferma che tali carenze non possono essere sanate successivamente con documenti esterni non allegati al verbale. Il controllo deve essere immediato e basato su quanto risulta ufficialmente dalla verbalizzazione.
L’art. 67 disp. att. c.c. stabilisce regole precise:
➡️ Si tratta di un limite fondamentale per evitare concentrazioni di potere e garantire un reale confronto in assemblea.
Per essere valida, la delega deve rispettare alcuni requisiti essenziali:
Può essere delegato:
âť— Importante: l’amministratore non può mai ricevere deleghe.
La sentenza ribadisce principi chiave per la validità delle delibere:
Per amministratori e condomini, ciò significa una cosa molto chiara: la gestione dell’assemblea deve essere precisa, trasparente e rigorosamente conforme alla legge.
Fonte: condominioweb.com
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