Il divieto regolamentare di destinare un’unità ad affittacamere non può essere esteso automaticamente alla semplice sublocazione di stanze, soprattutto quando mancano i servizi personali tipici delle strutture ricettive.
Allo stesso modo, le modifiche effettuate all’interno della proprietà esclusiva – come la sostituzione di un infisso – non sono illecite se non incidono in modo evidente sul decoro architettonico e se il regolamento non prevede limiti più restrittivi rispetto alla legge.
Questo è il principio ribadito dalla Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 795 del 21 marzo 2026), che ha completamente ribaltato la decisione di primo grado.
Un condominio aveva citato in giudizio un proprietario sostenendo:
Il proprietario si è difeso chiarendo che:
In primo grado il Tribunale aveva dato ragione al condominio, ordinando la cessazione dell’attività e il ripristino dello stato dei luoghi.
La Corte d’Appello ha invece chiarito un punto fondamentale:
👉 per parlare di affittacamere non basta affittare stanze arredate.
È necessario che siano presenti servizi personali tipici dell’ospitalità, come:
Nel caso concreto:
❗ Ma mancavano completamente i servizi alla persona
Di conseguenza, l’attività è stata qualificata come mera sublocazione e non come attività ricettiva.
➡️ Risultato: nessuna violazione del regolamento e nessuna cessazione.
Sul secondo punto, la Corte ha ribaltato la decisione anche in tema di decoro architettonico.
Secondo l’orientamento consolidato:
è illecito solo l’intervento che altera in modo visibile e significativo l’armonia dell’edificio
Dall’analisi delle fotografie è emerso che:
Inoltre, il regolamento condominiale:
➡️ Anche sotto questo profilo, nessuna violazione.
La sentenza rafforza un principio molto importante per i condomìni:
Attenzione però: il risultato può cambiare se:
In questi casi, la cessazione dell’attività o la rimozione delle opere può essere legittima.
Nel caso esaminato, la combinazione di:
ha portato al rigetto totale delle richieste del condominio.
👉 Una decisione che conferma un approccio concreto e non formale: nei condomìni conta ciò che si fa davvero, non come lo si definisce.
Fonte: condominioweb.com
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