Gestioni condominiali

Delibera condominiale e responsabilità individuale

Nel contesto della gestione condominiale, è fondamentale distinguere tra le competenze dell’assemblea e i limiti imposti dalla legge. Una recente pronuncia del Tribunale di Savona (1° aprile 2026, n. 222) ribadisce un principio chiaro: la delibera condominiale che attribuisce la responsabilità di un danno a un singolo condomino è radicalmente nulla.

Responsabilità e ripartizione: cosa può fare (e cosa no) l’assemblea

L’assemblea non ha il potere di accertare la responsabilità civile di un condomino né di addebitargli unilateralmente le spese di riparazione di una parte comune. Una simile decisione rappresenta una violazione dei criteri di riparto stabiliti dall’art. 1123 c.c., che impone la distribuzione delle spese tra tutti i condomini secondo proporzione.

In assenza di:

  • un riconoscimento spontaneo del condomino;
  • oppure un accertamento giudiziale,

qualsiasi addebito individuale è illegittimo.

Nullità o annullabilità della delibera?

Il tema centrale riguarda la qualificazione del vizio: si tratta di nullità o annullabilità?

Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 9839/2021) hanno chiarito che:

  • l’annullabilità è la regola generale;
  • la nullità è residuale e riguarda casi specifici.

In particolare, si ha nullità quando:

  1. manca un elemento essenziale della delibera;
  2. l’oggetto è impossibile (materialmente o giuridicamente);
  3. il contenuto è illecito o contrario a norme imperative.

Ripartizione spese: quando la delibera è nulla

In materia di spese condominiali, la giurisprudenza distingue tra:

  • delibere nulle, se modificano i criteri generali di riparto;
  • delibere annullabili, se applicano erroneamente tali criteri.

Tuttavia, quando l’assemblea pretende di accertare una responsabilità individuale e di liquidare un danno, si verifica un difetto assoluto di attribuzioni: l’assemblea esercita un potere che non le appartiene.

Difetto assoluto di attribuzioni: il punto chiave

Le competenze dell’assemblea sono tassativamente indicate dall’art. 1135 c.c. e riguardano:

  • gestione;
  • manutenzione;
  • ripartizione delle spese.

Non rientra tra queste la possibilità di:

  • accertare una responsabilità;
  • determinare un risarcimento.

Quando ciò accade, la delibera presenta un vizio di impossibilità giuridica dell’oggetto, configurando una nullità radicale.

Le conseguenze pratiche della nullità

Una delibera nulla produce effetti rilevanti:

  • l’impugnazione è sempre possibile, senza termini di decadenza;
  • il condomino non è tenuto a pagare quanto richiesto;
  • è possibile ottenere la restituzione delle somme già versate;
  • le delibere successive collegate risultano nulle “a cascata”;
  • il condominio deve rettificare i rendiconti applicando i criteri legali.

Resta salva, in ogni caso, la possibilità per il condominio di agire in giudizio per ottenere un vero accertamento giudiziale della responsabilità.

Fonte: condominioweb.com

Richiedi Preventivo

Contattaci

Richiedi Intervento

Segnala