Nel condominio, la semplice iniziativa dell’amministratore non è sufficiente per riconoscere un debito e produrre effetti giuridici rilevanti. Serve sempre una chiara volontà dell’assemblea condominiale. A ribadirlo è il Tribunale di Roma (sent. n. 4450 del 24 marzo 2026), che chiarisce limiti e responsabilità nella gestione dei debiti condominiali.
Secondo l’art. 1988 c.c., la ricognizione di debito è un atto unilaterale che può facilitare il creditore, dispensandolo dall’onere della prova. Tuttavia:
👉 deve provenire dal debitore
👉 oppure da chi ha il potere di disporre del diritto
Nel caso del condominio, questo potere non appartiene all’amministratore, ma all’assemblea.
📌 Conclusione chiave:
Una lettera dell’amministratore, senza delibera, non è valida come riconoscimento di debito e non interrompe la prescrizione.
Un condominio si oppone a un decreto ingiuntivo di oltre 33.000 euro per manutenzione del verde.
La società creditrice sosteneva la validità del credito sulla base di:
⚠️ Tuttavia, mancava una delibera assembleare che approvasse il debito.
Il giudice ha accolto l’opposizione del condominio stabilendo che:
👉 Risultato: il credito è stato dichiarato prescritto.
Un altro punto importante chiarito dalla sentenza:
💡 Il pagamento di un debito già prescritto:
Quindi, eventuali acconti non riattivano automaticamente tutte le pretese del creditore.
Il vero discrimine è uno solo:
👉 la presenza di una delibera assembleare specifica
Solo l’assemblea può:
Nemmeno l’approvazione del rendiconto basta, se il debito non è chiaro, dettagliato e verificabile.
La giurisprudenza è costante nel ribadire questi principi:
✔️ L’amministratore non può riconoscere un debito da solo
✔️ Serve una delibera dell’assemblea
✔️ Senza delibera, niente interruzione della prescrizione
✔️ I pagamenti tardivi non fanno rinascere il credito
Questa sentenza rafforza un principio fondamentale:
la gestione dei debiti condominiali deve essere sempre collegiale e trasparente.
Per evitare rischi:
Fonte: condominioweb.com
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