Il futuro acquirente di un appartamento con la firma del compromesso si assicura anche il diritto a usufruire del Superbonus per i lavori che stanno per essere avviati sul condominio?
Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate, attraverso il sito FiscoOggi, il giornale online delle Entrate, per avere la certezza di poter usufruire del Superbonus per gli interventi edilizi che stanno per essere avviati su un condominio in cui sta per acquistare un appartamento.
“Sto per stipulare un contratto di compromesso per l’acquisto di un appartamento in un condominio. È vero che in qualità di “promissario acquirente” ho diritto ad usufruire del Superbonus 110% per i lavori edilizi che inizieranno a breve?”
La risposta è positiva.
Infatti, in linea generale, il Superbonus spetta ai soggetti “che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo” al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese per questi lavori, se antecedente.
Quindi, in presenza dei requisiti e di tutte le condizioni richieste dalla legge per usufruire dell’agevolazione (articolo 119 del decreto legge n. 34/2020), tra i soggetti aventi il diritto di richiedere l’agevolazione prevista dal Superbonus rientra anche il futuro acquirente immesso nel possesso dell’immobile oggetto degli interventi agevolati (circolare n. 24/2020, al punto 1.2).
È necessario quindi che sia stato firmato e registrato un contratto preliminare di vendita dell’immobile (il cosiddetto compromesso).
In tale situazione, analogamente a quanto previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si ritiene che non sia necessaria l’autorizzazione a eseguire i lavori da parte del promittente venditore, essendo implicitamente accordata con l’immissione anticipata nel possesso dell’immobile.
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