In base al Codice della strada, il marciapiedie, ovvero la parte della via o della piazza esterna alla carreggiata e destinata a tutti i pedoni, è demaniale, quindi di proprietà del Comune.
Esistono però sono dei casi in cui i condomini devono essere ritenuti responsabili della loro manutenzione.
Scopriamo quali.
Come prevedono il Regolamento della Polizia urbana e i regolamenti condominiali, i condomini sono considerati custodi del marciapiede pubblico prospiciente il palazzo.
Per esempio, i condomini, anche per mezzo di un eventuale portinaio, devono garantirne la pulizia di base. Ovviamente solo della parte del marciapiede prospiciente il condominio.
In caso di neve, devono spargere il sale necessario per evitare rischi di scivolamento da parte dei passanti.
Spetta invece al Comune la riparazione di un eventuale buco nel marciapiede, sebbene quell'area sia ovviamente utilizzata anche dai condomini residenti. Compito del condomino sarà comunque quello di tenere d’occhio la situazione garantendo pulizia e sicurezza.
Il condominio risulta invece il proprietario esclusivo nel caso in cui il marciapiede si trovi all'interno di aree condominiali accessibili attraverso una strada privata utilizzabile soltanto da abita nell'edificio. Il marciapiede, in questo caso, è equiparabile ad aree come il parcheggio interno, l’ascensore o le scale.
Dunque, qualsiasi opera, come la pulizia, la manutenzione e la sicurezza, spetterà all'intero condominio.
Di conseguenza, la responsabilità per eventuali danni subiti da qualcuno competerà al condominio. Esso dovrà provvedere all'eventuale risarcimento, viceversa, non ha responsabilità se un’eventuale caduta è legata a un caso fortuito.
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