Con l’avvio della stagione dichiarativa 2026, cambiano le regole per l’accesso alle detrazioni fiscali per lavori condominiali. A partire dalle spese sostenute nel 2025, l’ottenimento dei bonus casa è subordinato alla corretta comunicazione dei dati da parte del condominio all’Agenzia delle Entrate.
Un errore o un’omissione nella trasmissione delle informazioni può comportare la perdita della detrazione fiscale, con conseguenze dirette sulla dichiarazione dei redditi dei condòmini. Particolare attenzione va posta anche ai nuovi campi introdotti nel modello, che incidono sull’aliquota applicabile, con il rischio concreto di vedersi riconosciuto il 36% anziché il 50%.
Per l’anno di imposta 2025, gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese per interventi edilizi sulle parti comuni degli edifici residenziali.
L’obbligo riguarda tutti gli interventi che danno diritto alle detrazioni fiscali, tra cui:
recupero del patrimonio edilizio;
riqualificazione energetica;
altri lavori agevolabili effettuati sulle parti comuni condominiali.
Per ciascun intervento devono essere comunicati:
l’importo complessivo della spesa;
la ripartizione delle quote tra i singoli condòmini.
La scadenza per l’invio dei dati è fissata al 16 marzo 2026, termine necessario per consentire la corretta predisposizione della dichiarazione precompilata.
Le specifiche tecniche, pubblicate in bozza dall’Agenzia delle Entrate il 3 dicembre 2025, introducono una struttura dati più dettagliata, finalizzata a migliorare la qualità delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.
Tra le principali novità figurano nuovi campi obbligatori e facoltativi per:
identificare il soggetto che ha sostenuto la spesa;
indicare la destinazione dell’unità immobiliare, con riferimento alla prima casa.
Il campo relativo al soggetto che sostiene la spesa prevede le seguenti codifiche:
0 – Proprietario (inclusa nuda proprietà e proprietà superficiaria);
1 – Titolare di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione);
2 – Titolare di diritto personale di godimento (conduttore, comodatario, familiare convivente);
3 – Altro soggetto comunicato dal proprietario.
Il modello è stato inoltre aggiornato con il campo “Flag abitazione principale”, che consente di indicare se l’unità immobiliare è destinata a prima casa rispetto al soggetto cui viene attribuita la spesa.
La compilazione è facoltativa qualora l’amministratore non disponga dell’informazione, ma la sua presenza può incidere in modo significativo sulla corretta applicazione dell’aliquota di detrazione.
La rilevanza di questo dato è legata alla nuova articolazione delle aliquote dei bonus casa, introdotta nel modello 730 precompilato a partire dal 1° gennaio 2025:
36% per la generalità degli immobili;
50% per i lavori effettuati sulla prima casa.
L’aliquota maggiorata spetta anche quando l’immobile è adibito ad abitazione principale di familiari conviventi, ma solo se l’informazione è correttamente gestita in fase di dichiarazione.
Per questo motivo è fondamentale che gli amministratori di condominio raccolgano e gestiscano con attenzione i dati necessari, riducendo il rischio di errori che potrebbero compromettere l’accesso alle detrazioni fiscali più favorevoli.
Fonte: pmi.it
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