La Cassazione, con l’ordinanza n. 7823/2026, ha ribadito un principio fondamentale: la trasparenza nella gestione del condominio è un diritto di ogni partecipante. In particolare, i libri contabili del condominio e l’anagrafe condominiale devono essere accessibili ai condòmini, senza che possa essere opposta la tutela della privacy.
Ogni condomino ha pieno diritto di accedere alla documentazione contabile e di consultare l’anagrafe condominiale. Questo significa poter verificare spese, pagamenti e anche eventuali situazioni di morosità degli altri partecipanti.
Non è quindi legittimo negare tale accesso invocando la privacy: la gestione condominiale si basa su un principio di trasparenza che prevale in questo contesto. Tuttavia, esiste un limite ben preciso: non è consentito rendere pubbliche queste informazioni al di fuori dell’ambito condominiale.
La decisione della Cassazione si fonda su quanto previsto dagli articoli 1129 e 1130 bis del Codice civile, che disciplinano gli obblighi dell’amministratore e i diritti dei condòmini.
In particolare:
La riforma del condominio del 2012 ha rafforzato ulteriormente questo principio. Come chiarito anche dal Garante della privacy, ogni condomino può conoscere le informazioni relative agli altri partecipanti senza necessità di consenso.
In concreto, ciò include:
Queste informazioni possono essere consultate sia in sede di rendiconto annuale sia su richiesta diretta all’amministratore.
Se da un lato è garantita la trasparenza interna, dall’altro è vietata la diffusione verso l’esterno. In particolare, non è consentito:
in spazi condominiali accessibili a soggetti esterni.
Questo divieto tutela la riservatezza dei singoli, evitando una diffusione indiscriminata di dati sensibili.
La pronuncia della Cassazione conferma un equilibrio chiaro:
Un principio che rafforza la trasparenza senza compromettere la riservatezza, contribuendo a una gestione condominiale più corretta e consapevole.
Fonte: idealista.it
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