Grazie al Superbonus 110%, molti condomini, piccoli o grandi che siano, si sono dotati di colonnine elettriche.
Tra le misure confermate dal Governo il loro acquisto e installazione rientra nelle spese detraibili con sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.
L’agevolazione è riconosciuta soltanto se si tratta di lavori che, nel loro complesso, assicurino un salto energetico di almeno due categorie.
Le colonnine elettriche in condominio sono infatti a costo zero se si accompagnano ad altri lavori strutturali come l’isolamento termico, tramite cappotto, e la sostituzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione.
Il fine del Governo è quello di incentivare l’utilizzo della mobilità elettrica in alternativa alle auto a benzina o diesel.
I limiti massimi di spesa per l’acquisto delle colonnine elettriche sono previsti all’articolo 119, comma 8, del Decreto legge 34/2020 e sono i seguenti:
Ad eccezione del primo limite di spesa, gli altri elencati si applicano sulle installazioni ultimate o in corso d’opera dal 1°gennaio del 2021.
In condominio la spesa è da ripartire in base ai millesimi di proprietà. Al contrario se la colonnina si trova nella parti private tutta la spesa è a carico del singolo proprietario.
In condominio la quantità di colonnine ammesse nelle parti comuni non deve superare il totale delle unità immobiliari.
Ad eccezione di questa regola non esistono precisi limiti numerici se non dal punto di vista della spesa massima consentita per richiedere il Superbonus 110%:
Non sono richiesti autorizzazioni o permessi da parte del Comune o dall’Ufficio della Sovrintendenza, in quanto l’installazione delle colonnine elettriche è libera sia per edifici ad uso singolo sia per i condomini.
In quest’ultimo caso, però, occorre fare una distinzione:
Nell’ultima ipotesi è indispensabile rivolgersi all’amministratore di condominio e chiedere la convocazione dell’assemblea condominiale che ha la sola funzione di indicare modi e tempi per l’installazione e il luogo in cui posizionare le colonnine di ricarica.
Durante l’assemblea si dovranno valutare il rispetto della normativa vigente, del decoro dell’edificio nonché la salvaguardia della salute e della sicurezza e dovrà essere messo agli atti che tutte le spese saranno a carico esclusivamente dei condomini in possesso di veicoli elettrici.
Fonte: infobuildenergia.it
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