L’uso dell’asciugacapelli in condominio può trasformarsi in una fonte di disturbo quando avviene negli orari di quiete o quando il rumore prodotto supera la normale tollerabilità. Anche gesti quotidiani, se reiterati o mal collocati nel tempo, possono infatti incidere sulla serenità della vita condominiale.
Nei contesti abitativi condivisi è inevitabile accettare una certa soglia di rumore, ma questo non significa che tutto sia consentito. Il phon, per la sua potenza sonora, rientra tra quegli elettrodomestici rumorosi che richiedono particolare attenzione nell’uso.
La convivenza in condominio presuppone equilibrio e buon senso. Tuttavia, quando un rumore è eccessivo, continuo o tale da impedire il riposo e le normali attività domestiche, può assumere rilevanza giuridica.
L’articolo 844 del Codice Civile vieta le immissioni sonore che superano la normale tollerabilità, concetto che non è definito in modo rigido ma viene valutato caso per caso, tenendo conto del contesto, degli orari e della durata del disturbo. L’accertamento avviene spesso tramite perizie tecniche disposte dal giudice.
Tra i rumori più frequentemente considerati molesti in ambito condominiale rientrano:
elettrodomestici utilizzati durante le fasce di riposo;
attività personali rumorose, come docce notturne;
televisione o musica ad alto volume;
lavori domestici o spostamento di mobili in orari inappropriati;
schiamazzi, rumori di animali o calpestio eccessivo.
Non esiste una normativa nazionale che stabilisca in modo uniforme gli orari di quiete, che vengono solitamente disciplinati dal regolamento di condominio. È però fondamentale distinguere tra:
regolamento assembleare, approvato a maggioranza, che può fissare limiti orari e regole di comportamento;
regolamento contrattuale, accettato all’atto di acquisto, che può imporre restrizioni più stringenti.
In genere, le fasce di riposo più diffuse sono:
dalle 22:00 alle 8:00 per il riposo notturno;
dalle 13:00 alle 15:00/16:00 per la pausa pomeridiana.
Non esiste un divieto assoluto all’utilizzo dell’asciugacapelli, ma il suo impiego deve rispettare le regole comuni. L’uso del phon in condominio può essere considerato molesto:
se avviene durante le fasce di quiete, soprattutto in modo abituale;
se il rumore prodotto è tale da superare la normale tollerabilità, anche al di fuori degli orari protetti.
Un utilizzo sporadico e breve, dettato da necessità occasionali, difficilmente integra una violazione. Diversamente, un comportamento ripetuto nel tempo, come asciugarsi i capelli ogni notte a tarda ora, può risultare incompatibile con il diritto al riposo degli altri condomini.
L’asciugacapelli è tra gli elettrodomestici più rumorosi: mediamente produce tra i 70 e i 90 decibel, un livello paragonabile a una conversazione animata o al traffico urbano leggero.
Per ridurre l’impatto acustico è possibile:
utilizzare velocità e potenza ridotte;
applicare diffusori per attenuare il rumore;
scegliere modelli con tecnologie avanzate (ioni, ceramica) che riducono i tempi di asciugatura;
usare il phon in locali interni, lontani dalle pareti confinanti, chiudendo porte e finestre.
Sebbene non esista un phon totalmente silenzioso, sul mercato sono disponibili apparecchi progettati per limitare la rumorosità.
Un uso scorretto e reiterato dell’asciugacapelli può comportare conseguenze concrete. L’articolo 70 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile consente l’applicazione di sanzioni condominiali, se previste dal regolamento:
fino a 200 euro per la singola violazione;
fino a 800 euro in caso di recidiva.
In aggiunta, il condomino disturbato può ricorrere al giudice per ottenere la cessazione del rumore e, se dimostrato, anche il risarcimento del danno. Il tribunale valuterà la situazione nel suo complesso, eventualmente disponendo accertamenti tecnici per stabilire se sia stata superata la soglia della normale tollerabilità.
Fonte: idealista.it
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