Quando un condomino realizza opere edilizie che incidono su una parte comune, sorge il dubbio: in giudizio basta citare l’autore dei lavori o è necessario coinvolgere tutti i condomini?
La questione è stata affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 21950 del 30 luglio 2025, chiarendo che ogni intervento che modifica un bene comune riguarda i diritti di tutti i partecipanti al condominio.
Una condomina, proprietaria di un appartamento con terrazza, lamentava che un vicino avesse modificato il tetto condominiale, innalzando la falda e impedendole la veduta sul mare. Il convenuto sosteneva di aver eseguito solo lavori di rifinitura nell’ambito di una ristrutturazione condominiale, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale e la Corte d’Appello ritennero sufficiente citare il proprietario dell’ultimo piano, ordinandogli l’arretramento del manufatto.
La Suprema Corte ha ribadito che il tetto è parte comune ex art. 1117 c.c. e che qualsiasi sentenza di modifica o ripristino deve essere pronunciata nei confronti di tutti i condomini, litisconsorti necessari. In mancanza, la decisione è inefficace.
L’edificio condominiale è un’unità inscindibile: ogni intervento su una struttura comune incide sul diritto di proprietà collettiva. Lo stesso principio vale per:
modifiche a parapetti e frontali dei balconi (Cass. civ., sez. II, 15/05/2007, n. 11109);
azioni per distanze legali sugli edifici condominiali (Cass. civ., sez. II, 18/03/1999, n. 2484).
Citare solo il condomino autore dei lavori non basta: serve coinvolgere tutti i comproprietari.
Fonte: condominioweb.com
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